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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
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Testo in vigore dal:  8-12-2012
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Art. 67

(Organi)
1. Sono organi delle agenzie fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata. (13)
3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni
((, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,))
ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia. (31)
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia. (13)
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera m)) che al comma 2 del presente articolo, sono soppresse le parole: "o pubblica".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che in sede di prima applicazione del presente articolo, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che in sede di prima applicazione della modifica di cui al comma 3 del presente articolo, i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.