DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 65 
                        (Agenzia del demanio) 
 
  1. All'agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni
immobili  dello  Stato,  con  il   compito   di   razionalizzarne   e
valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni
del demanio  e  del  patrimonio,  utilizzando  in  ogni  caso,  nella
valutazione dei beni a fini  conoscitivi  ed  operativi,  criteri  di
mercato, di  gestire  con  criteri  imprenditoriali  i  programmi  di
vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato,  di
utilizzo  e  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di   tali
immobili. All'agenzia e' altresi' attribuita  la  gestione  dei  beni
confiscati. ((42)) 
  2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le  gestioni  dei  beni
immobiliari con le regioni gli enti locali ed  altri  enti  pubblici.
Puo' avvalersi, a supporto delle proprie attivita' estimative e sulla
base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio  del
mercato immobiliare dell'agenzia del territorio. 
  2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di  un  proprio  patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai  beni  mobili  ed  immobili
strumentali  alla   sua   attivita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono   individuati   i   beni   che
costituiscono il patrimonio iniziale. 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla  L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  18)  che
"All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modifiche e integrazioni,  le  disposizioni  di  cui
all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa  speciale,
di altri soggetti pubblici".