DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 24-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
Disposizioni sui controlli esterni di  regolarita'  amministrativa  e
                              contabile 
  1. E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.((1)) 
  2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione  delle  strutture  di
controllo della Corte dei conti  al  sistema  dei  controlli  interni
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il  numero,  la
composizione e la sede degli organi della Corte dei conti  adibiti  a
compiti di controllo preventivo su atti  o  successivo  su  pubbliche
gestioni e degli organi di  supporto  sono  determinati  dalla  Corte
stessa, anche in deroga a previgenti  disposizioni  di  legge,  fermo
restando,  per  le   assunzioni   di   personale,   quanto   previsto
dall'articolo 39, comma 1, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria,  organizzativa  e
contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 maggio  2001,  n.  139
(in G.U. 1ª s.s. 23/05/2001, n. 20),  "Dichiara  che  non  spetta  al
Governo adottare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti  di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei  risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per conseguenza
lo annulla".