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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  19-8-2014
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Art. 11

Qualità dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))
.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.
5. È abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.
Restano applicabili,
((...))
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO