DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                  Fondo agevolazioni per la ricerca 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute  mediante  gli
strumenti  di  cui  all'articolo  4  a  valere  sul  Fondo   per   le
agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera  con
le modalita' contabili di cui al  soppresso  Fondo  speciale  per  la
ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in  una  sezione
relativa agli interventi nel territorio nazionale e  in  una  sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse.  Al  FAR  affluiscono,  a
decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica  all'unita'  previsionale  di  base  4.2.1.2.  "Ricerca
applicata". 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni,  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera
b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni".