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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal:  24-8-1999

Art. 6

Obblighi dell'Armatore e del Comandante
1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esamedelle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.
2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalità:
a) per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;
b) per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unità e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;
d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno. sei mesi prima dell'entrata in esercizio.
3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.
4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1,2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1,2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'articolo 23:
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni",di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;
6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 117 dei codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:
"Art. 117 (Personale tecnico delle costruzioni navali). - Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati".
- Il testo dell'art. 275 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è il seguente:
"Art. 275 (Registro d'iscrizione). - Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.
Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:
a) le generalità dell'iscritto;
b) il domicilio;
c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;
d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.
Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate".
- Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi note alle premesse.