DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
                Nomina del commissario straordinario 
 
  1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
aperta la procedura, il Ministro dell'industria  nomina  con  decreto
uno o tre eommissari straordinari. In quest'ultimo caso, i eommissari
deliberano  a  maggioranza  e   la   rappresentanza   e'   esercitata
congiuntamente da almeno due di essi. 
  1-bis. Non puo' essere nominato  commissario  straordinario  e,  se
nominato, decade dal suo ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  chi
sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad  una  pena
che importa l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici.
Non  possono  inoltre  essere  nominati  commissari  straordinari  il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado  dell'imprenditore
insolvente,  ovvero   chi,   avendo   intrattenuto   con   l'impresa,
personalmente o quale socio, amministratore, o  dipendente  di  altra
organizzazione  imprenditoriale   o   professionale,   rapporti   non
occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione  che  ha  portato  al
dissesto dell'impresa. Il commissario  straordinario,  nell'accettare
l'incarico,  dichiara  sotto  la  propria  responsabilita',  che  non
ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui  al  presente
comma. 
  2. La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi  di  eccezionale
rilevanza e complessita' della procedura. 
((2-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  50-bis,  il  Ministro  dello
sviluppo economico puo' nominare lo  stesso  organo  commissariale)).
((6)) 
  3.  Il  decreto  di  nomina  e'  comunicato  al  tribunale  ehe  ha
dichiarato lo stato di insolvenza,  all'ufficio  del  registro  delle
imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa  ha  la  s
ci,  a  cura  del  Ministero  dell'industria,  secondo  le  modalita'
stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94. 
  4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le  funzioni
del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  8,  comma  3,
lettera c)) che "Gli articoli  38,  comma  2-bis,  50-bis  e  55  del
decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  come  modificato  dalle
precedenti   lettere   si   applicano   anche   alle   procedure   di
amministrazione straordinaria in corso di svolgimento  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione".