DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
             Condizioni per l 'ammissione alla procedura 
 
  1. Le imprese dichiarate insolventi a norma  dell'articolo  3  sono
ammesse  alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  qualora
presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico
delle attivita' imprenditoriali. 
  2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: 
   a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base  di  un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di  durata  non
superiore  ad  un  anno  ("programma  di   cessione   dei   complessi
aziendali"); 
   b)   tramite   la   ristrutturazione   economica   e   finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non
superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); 
   b-bis) per le societa' operanti nel settore dei  servizi  pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla  base  di   un   programma   di   prosecuzione   dell'esercizio
dell'impresa di durata  non  superiore  ad  un  anno  ("programma  di
cessione dei complessi di beni e contratti") . (16) ((17)) 
  2-bis.  Per  le  imprese  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  la  durata  dei
programmi di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  puo'  essere
autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un  massimo
di quattro anni. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 51, comma  1)
che "I termini di esecuzione dei programmi, predisposti  secondo  gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo  57  del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse  alla  procedura
di  amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  2004,  n.  39,  anche  qualora  gia'  prorogati  ai   sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del  medesimo  decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n.
73 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "I termini di  esecuzione
dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui  all'articolo
27, comma 2, del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,  gia'
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo   57   del   medesimo   decreto
legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter  e
4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza
successiva al 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, con decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sulla  base  di  motivata
richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il  termine
del 30 novembre 2022".