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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 170

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1999
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Testo in vigore dal:  30-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. Il testo dell'art. 11, comma 3, così recita:
"3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore".
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si riporta il testo vigente dell'art. 3 come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Organizzazione) - 1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.
1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori".