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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 209

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2005)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-5-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

I n v e n t a r i o
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999. (1)
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 33, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine del 31 dicembre 1999 previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che le comunicazioni previste dal presente articolo sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1 della legge medesima, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.