DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                   Natura e scopi delle fondazioni

  1.  Le  fondazioni  sono  persone  giuridiche private senza fine di
lucro,  dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono
eclusivamente  scopi  di  utilita'  sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
  ((2.  Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con il territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano   in  via  prevalente  nei  settori  rilevanti,  assicurando,
singolarmente  e  nel  loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale)).