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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal:  17-1-2012
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Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario
1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191.
3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società bancaria conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura superiore
((alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis))
. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
5. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche se la fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo
6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".
9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni. (9)

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le suddette modifiche " hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".