DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
Testo in vigore dal: 17-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
             Disposizioni varie di carattere tributario 
 
  1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti  alle  disposizioni
del titolo I si considerano enti non commerciali di cui  all'articolo
87, comma 1, lettera c),  del  TUIR,  anche  se  perseguono  le  loro
finalita' mediante esercizio, le modalita' previste  all'articolo  9,
di imprese strumentali ai loro fini statutari. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191. 
  3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa
di fruire  delle  agevolazioni  previste  dai  commi  precedenti  se,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, e' ancora in possesso
di  una  partecipazione  di   controllo,   cosi'   come   individuato
dall'articolo 6, nella Societa'  bancaria  conferitaria.  Si  applica
l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR. 
  4. La natura di ente non commerciale viene meno se  la  fondazione,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta  titolare  di
diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali  per  le
attivita'  direttamente  esercitate  dalla  stessa   o   da   imprese
strumentali in misura superiore  ((alla  quota  percentuale  prevista
dall'articolo 7, comma 3-bis)). In ogni caso,  fino  al  31  dicembre
2005, i redditi derivanti da detti  beni  non  fruiscono  del  regime
previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 601.  L'acquisto  a  titolo  gratuito  di  beni
immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura  di
ente  non  commerciale  e  il  regime  agevolativo  per  i  due  anni
successivi alla predetta acquisizione. 
  5. La disciplina prevista dal  comma  1  si  applica  anche  se  la
fondazione possiede, fino al  31  dicembre  2005,  partecipazioni  di
controllo nella Societa' bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo
6. 
  6. Non si fa luogo al rimborso o a  riporto  a  nuovo  del  credito
d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni. 
  7. Nell'articolo 3, comma 1, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni  e  donazioni  approvato  con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono  aggiunte,  infine,
le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto  legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.". 
  8. Nell'articolo 25, primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,   recante
disciplina dell'imposta sull'incremento  di  valore  degli  immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore  degli
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo  le  parole  ONLUS,  sono
inserite le  seguenti:  "e  dalle  fondazioni  previste  dal  decreto
legislativo emanato in attuazione della legge 23  dicembre  1998,  n.
461.". 
  9. L'imposta sostitutiva  di  quella  comunale  sull'incremento  di
valore  degli  immobili  di  cui  all'articolo  11,  comma   3,   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta  dalle  Fondazioni.
(9) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma  5)
che le suddette modifiche " hanno effetto  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".