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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  3-12-2005
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Art. 59

Procedure in corso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
4-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 ))
.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).
((
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.
))
4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal
(( 1° luglio 2006. ))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."