DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
(( (Procedura di discarico  per  inesigibilita'  e  reiscrizione  nei
                             ruoli). )) 
 
  ((1. Il competente ufficio dell'ente  creditore  da'  impulso  alla
procedura di controllo con la notifica, all'agente della  riscossione
competente, della comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  nella
quale   puo'   contestualmente   chiedere   la   trasmissione   della
documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio,
se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma  2,
lettere  a),  d),  d-bis)  ed  e),  entro  centottanta  giorni  dalla
comunicazione di avvio  del  procedimento,  o,  se  richiesta,  dalla
trasmissione,   ai   sensi   dell'articolo   19,   comma   6,   della
documentazione, notifica, a  pena  di  decadenza,  apposito  atto  di
contestazione  all'agente  della  riscossione,  che   non   oltre   i
successivi novanta  giorni  puo'  produrre  osservazioni.  L'atto  di
contestazione deve  contenere,  a  pena  di  nullita',  l'esposizione
analitica  delle  omissioni  e  dei  vizi   o   delle   irregolarita'
riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita'  di
svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio,  a  pena
di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta  il  discarico
con  provvedimento  a  carattere  definitivo,  ovvero,   laddove   le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare
proficuamente  le  attivita'  esecutive,  assegna  all'agente   della
riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento
di nuove  azioni,  riservando  la  decisione  allo  scadere  di  tale
termine. 
  2.  Il  controllo  di  cui  al  comma  1  e'  effettuato  dall'ente
creditore, tenuto conto del  principio  di  economicita'  dell'azione
amministrativa  e  della  capacita'  operativa  della  struttura   di
controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per  cento  delle
quote comprese nelle comunicazioni di  inesigibilita'  presentate  in
ciascun anno. 
  3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le  disposizioni
dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del  comma
1 del presente articolo immediatamente dopo che si e'  verificata  la
causa di perdita del diritto al discarico. 
  4.  Nel  termine  di  novanta  giorni   dalla   notificazione   del
provvedimento definitivo di cui al comma  1  del  presente  articolo,
l'agente della riscossione  puo'  definire  la  controversia  con  il
pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali  decorrenti
dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un
ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese  di
cui all'articolo  17,  commi  6  e  7-ter,  se  rimborsate  dall'ente
creditore ovvero, se non procede  alla  definizione  agevolata,  puo'
ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza  di
definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della
riscossione e' pari a un terzo  dell'importo  iscritto  a  ruolo  con
aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 
  5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui  al  comma  4
del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  resi
esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  agli  atti  di
accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi  dell'articolo  9,
comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la  riscossione
delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte
dei conti, la somma dovuta  dall'agente  della  riscossione  e'  pari
all'importo iscritto a ruolo con aggiunta  degli  interessi  e  delle
spese di cui al citato comma 4. 
  6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attivita'
istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di
significativi elementi  reddituali  o  patrimoniali  riferibili  agli
stessi debitori, puo', a condizione che non sia decorso il termine di
prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di  economicita'  e
delle  esigenze  operative,  riaffidare  in  riscossione  le   somme,
comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a
esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da  intraprendere.
Le modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.  In  tal  caso,  l'azione
dell'agente della riscossione e' preceduta dalla notifica dell'avviso
di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni)).