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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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Testo in vigore dal:  26-12-2021
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Art. 2

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
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16. Linea diretta è una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le società controllate ed i propri clienti.
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17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
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22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza è un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilità della rete e la potenza di corto circuito, per la capacità di black start e per la capacità di funzionamento in isola.
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23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
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25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.
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