DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
                   Entrate riscosse mediante ruolo

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione  coattiva  delle entrate dello Stato, anche diverse dalle
imposte  sui  redditi,  e  di quelle degli altri enti pubblici, anche
previdenziali, esclusi quelli economici.
  2.  Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari
la  riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province,
anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella
della  tariffa  di  cui  all'articolo  156  del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
  3.  Continua  comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione
delle   entrate   gia'   riscosse  con  tale  sistema  in  base  alle
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.
  3-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare
la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo di specifiche tipologie di
crediti  delle  societa'  per  azioni (( a partecipazione pubblica)),
previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
  3-ter.  In  caso  di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma
3-bis, la societa' interessata (( procede all'iscrizione a ruolo dopo
aver  emesso,  vidimato  e  reso  esecutiva  un'ingiunzione  conforme
all'articolo  2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639 )).