DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 191 
(Offerta al pubblico di  sottoscrizione  e  di  vendita  di  prodotti
        finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). 
 
  1. Nei confronti degli enti e delle  societa'  che  commettono  una
violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38,  paragrafo
1,  lettera  a),  del  regolamento   prospetto   e   delle   relative
disposizioni  attuative,  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di  euro,  ovvero
fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore
a euro cinque milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. 
  2. Se la violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
commessa da una persona fisica si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. 
  3. Fermo quanto previsto dal comma  1,  la  sanzione  indicata  dal
comma 2 si applica nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente responsabile  della  violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
  ((3-bis. Nei confronti  degli  enti  e  delle  societa'  richiamati
dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156,
che  commettono  una  violazione   dell'articolo   4   del   medesimo
regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi,
si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi'  i
commi 2 e 3.)) 
  4. Chiunque effettua  un'offerta  al  pubblico  in  assenza  di  un
prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma
3,  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. 
  5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1
e 3, 101, o le disposizioni  generali  o  particolari  emanate  dalla
Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2,  97,
comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d)  e  l),  113,  comma  2,
lettera f), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 
  6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e'
tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative  pecuniarie
ivi previste si applicano  altresi'  nei  confronti  degli  esponenti
aziendali e del personale dell'ente  o  della  societa'  responsabile
della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis,  comma  1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni  e'  tenuta
una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima. 
  7. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.