DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
                              Soggetti 
 
  1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi
e delle attivita' di investimento e' riservato alle Sim, alle imprese
di investimento UE, alle banche  italiane,  alle  banche  UE  e  alle
imprese di paesi terzi. (73) 
  2. Le Sgr possono  prestare  professionalmente  nei  confronti  del
pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere  d)  ed
f).  Le  Sgr  possono,  altresi',  prestare   professionalmente   nei
confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5,
lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di
FIA. Le societa' di gestione UE  possono  prestare  professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1,  comma
5,  lettere  d)  ed  f),  qualora  autorizzate  nello  Stato   membro
d'origine. 
  3.  Gli  intermediari  finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo  106  del  testo  unico  bancario  possono   esercitare
professionalmente  nei  confronti  del  pubblico,  nei  casi  e  alle
condizioni stabilite dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  i
servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere  a)
e b), limitatamente agli strumenti finanziari  derivati,  nonche'  il
servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (73) 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73)) 
  4. Le SIM possono  prestare  professionalmente  nei  confronti  del
pubblico i servizi accessori e altre attivita'  finanziarie,  nonche'
attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di  attivita'
previste dalla legge. 
  5. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: 
    a) puo' individuare, al fine di tener conto  dell'evoluzione  dei
mercati finanziari e  delle  norme  di  adattamento  stabilite  dalle
autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi
servizi e  attivita'  di  investimento  e  nuovi  servizi  accessori,
indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza  prudenziale
possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; 
    b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle  riserve
di attivita' previste  dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle
disposizioni europee. (73) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".