DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-ter 
(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari  di  Carta
                               blu UE) 
 
  1. Lo straniero titolare di Carta blu UE  rilasciata  da  un  altro
Stato membro ed autorizzato al soggiorno in  Italia  alle  condizioni
previste  dall'articolo  27-quater,  puo'  chiedere  al  Questore  il
rilascio del ((permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo)), di cui all'articolo 9. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri  che
dimostrino: 
    a) di aver  soggiornato,  legalmente  ed  ininterrottamente,  per
cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto  titolari  di  Carta
blu UE; 
    b) di essere in possesso, da almeno  due  anni,  di  un  permesso
Carta blu UE ai  sensi  dell'articolo  27-quater.  Le  assenze  dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la  durata  del
periodo di cui al presente comma  e  sono  incluse  nel  computo  del
medesimo periodo quando sono inferiori a dodici  mesi  consecutivi  e
non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla
lettera a). 
  3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti  previsti
al comma 2, e' rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno  UE
per soggiornanti di  lungo  periodo)),  recante  la  dicitura,  nella
rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  e'  revocato  nelle
ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)  ed  e),
nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi. 
  5. Ai familiari  dello  straniero  titolare  di  un  ((permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), concesso  ai  sensi
del presente  articolo,  in  possesso  di  un  valido  documento,  e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia  ai  sensi
degli articoli  5,  comma  3-sexies,  e  30,  commi  2  e  6,  previa
dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 3. 
  6. Ai familiari  dello  straniero  titolare  di  un  ((permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))  concesso  ai  sensi
del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
9,  comma  1,  e'  rilasciato  il  ((permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti  di  lungo  periodo))   qualora   abbiano   soggiornato,
legalmente ed  ininterrottamente,  per  cinque  anni  nel  territorio
dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.