DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                        Permesso di soggiorno 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 
 
  1. Possono soggiornare nel territorio  dello  Stato  gli  stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che  siano  muniti  di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in  corso
di validita', a norma  del  presente  testo  unico  o  che  siano  in
possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo  4-ter  o  di
permesso  di  soggiorno  o  titolo  equipollente   rilasciato   dalla
competente autorita' di uno Stato  appartenente  all'Unione  europea,
nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
  1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel
territorio dello  Stato  gli  studenti  stranieri  che  sono  entrati
secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che
sono in possesso del  visto  per  motivi  di  studio  rilasciato  per
l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di
presenza. (80) 
  2. Il permesso di  soggiorno  deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al  questore  della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'  prevedere  speciali  modalita'  di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di  turismo,  di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per  l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in  case  di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. (76) 
  2-bis. Lo straniero  che  richiede  il  permesso  di  soggiorno  e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (6) 
  2-ter. La richiesta di  rilascio  e  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un  contributo,  il  cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200  euro  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi'  le  modalita'  del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della  disposizione  di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento  del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del  permesso  di  soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per  protezione  sussidiaria,  per
cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui  agli  articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso  di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
  3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti  stabiliti
dal presente testo unico  o  in  attuazione  degli  accordi  e  delle
convenzioni internazionali in vigore. La  durata  non  puo'  comunque
essere: 
    a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189; 
    c) inferiore al periodo di frequenza, anche  pluriennale,  di  un
corso  di  studio  di  istituzioni  scolastiche,   istituti   tecnici
superiori,   istituzioni   universitarie   e   dell'alta   formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  o  per   formazione   debitamente
certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo  le
previsioni del regolamento di attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del  percorso
formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis.  1;
(49) 
    d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189; 
    e) superiore alle necessita'  specificamente  documentate,  negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal  regolamento  di
attuazione. 
  3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'  rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di  cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno  per
lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e  comunque  non
puo' superare: 
    a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale,  la
durata complessiva di nove mesi; 
    b) in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, la durata di un anno; 
    c) in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, la durata  di  due  anni.  Ciascun  rinnovo  non  puo'
superare la durata di tre anni. 
  3-ter. Allo straniero che  dimostri  di  essere  venuto  in  Italia
almeno una volta nei  cinque  anni  precedenti  per  prestare  lavoro
stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di  impieghi  ripetitivi,
un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a  tre  annualita',  con
indicazione del periodo di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto
permesso di soggiorno e' revocato se lo  straniero  non  si  presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e
alla  data  prevista  dal  visto  di  ingresso  per  il  rientro  nel
territorio nazionale. Il relativo visto  di  ingresso  e'  rilasciato
sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma
11. 
  3-quater. Possono inoltre soggiornare nel  territorio  dello  Stato
gli stranieri muniti di permesso di  soggiorno  per  lavoro  autonomo
rilasciato  sulla  base   della   certificazione   della   competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
permesso di soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore  ad  un
periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare la  durata  di
tre anni. 
  3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi  di  lavoro,  ai  sensi  dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso  per  lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS  nonche'
all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma  9
dell'articolo  22  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
documentazione.   Uguale   comunicazione   e'   data   al   Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per  ricongiungimento  familiare
di cui all'articolo 29 entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione. 
  3-sexies.  Nei  casi  di  ricongiungimento  familiare,   ai   sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare la durata  di
tre anni. 
  4.  Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e'  richiesto  dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno  sessanta
giorni prima della scadenza, ed e'  sottoposto  alla  verifica  delle
condizioni previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse  condizioni
previste dal presente testo unico.  Fatti  salvi  i  diversi  termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una  durata  non  superiore  a
quella stabilita con rilascio iniziale. (76) 
  4-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
  5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati  e,  se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti  nuovi
elementi che ne consentano  il  rilascio  e  che  non  si  tratti  di
irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento
di rifiuto del rilascio, di  revoca  o  di  diniego  di  rinnovo  del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo  29,  si  tiene  anche  conto  della  natura  e   della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e  dell'esistenza
di legami familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche  della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (47)(90) 
  5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero  per  l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto  anche  di
eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e
2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 
  5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato  quando  si
accerti la violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  29,  comma
1-ter. 
  6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono  essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi  in  Italia,  quando  lo  straniero  non  soddisfi  le
condizioni di soggiorno applicabili in uno  degli  Stati  contraenti,
fatto   salvo   il   rispetto   degli   obblighi   costituzionali   o
internazionali dello Stato italiano. (80) 
  7. Gli stranieri muniti  del  permesso  di  soggiorno  o  di  altra
autorizzazione che conferisce il diritto  a  soggiornare,  rilasciati
dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e  validi  per
il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza  al
questore entro  il  termine  di  cui  al  comma  2.  Agli  stessi  e'
rilasciata idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 103 a euro 309. 
  7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'  trattenuto  nel
territorio nazionale oltre i  tre  mesi  dall'ingresso,  il  questore
intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre  sette  giorni
dalla  notifica  dell'intimazione,  nello  Stato  membro  dell'Unione
europea  che  ha  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno   o   altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso  di
validita'. 
  7-ter. Nei confronti dello straniero che ha  violato  l'intimazione
di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di  espulsione  ai
sensi dell'articolo 13, comma 2. In  presenza  di  accordi  o  intese
bilaterali con altri Stati  membri  dell'Unione  europea  entrati  in
vigore in data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
eseguito verso lo Stato membro  che  ha  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora  sussistano  i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1,  ovvero  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e'
adottato sentito lo Stato membro che ha  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e'  eseguito  con
destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. 
  7-quater. E' autorizzata la riammissione nel  territorio  nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno o di  altra  autorizzazione  che
conferisca il diritto di  soggiornare  rilasciati  dall'Italia  e  in
corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
  8. Il permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di   mezzi   a
tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione  conformi
ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, riguardante l'adozione di  un  modello  uniforme  per  i
permessi di soggiorno rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.  Il
permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati   in
conformita' ai predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati  personali
previsti,  per  la  carta  di  identita'  e   gli   altri   documenti
elettronici, dall'articolo 36  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  8.1.  Nel  permesso  di  soggiorno  che  autorizza  l'esercizio  di
attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e  del
regolamento di attuazione  e'  inserita  la  dicitura:  "perm.  unico
lavoro". 
  8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: 
    a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
    b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
    c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
    d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,  lettere  a),
g), h), i) e r); 
    e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,  18-bis,  20-bis,  22,
comma 12-quater, e del permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale  titolo
e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
    f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in  attesa  di  una
decisione su tale richiesta; 
    g)  agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di  studio  o
formazione. 
    g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis. 
  8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di  ingresso  o
reingresso ((,)) la comunicazione del rilascio  di  un'autorizzazione
ai viaggi, una proroga  del  visto,  un  permesso  di  soggiorno,  un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa'  o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di  un  visto  di
ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ((ai  viaggi,))  della
proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di  un  contratto  di
soggiorno o di una carta di soggiorno oppure  utilizza  uno  di  tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di  un  atto  che
faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre  a  dieci
anni. La pena e' aumentata se il fatto e'  commesso  da  un  pubblico
ufficiale. ((91)) 
  9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o  convertito
entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  e'  stata  presentata  la
domanda, se sussistono i  requisiti  e  le  condizioni  previsti  dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il  permesso
di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro  tipo
di permesso da rilasciare in applicazione del presente  testo  unico.
(13) 
  9-bis. In attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno, anche ove non venga  rispettato  il  termine  di  sessanta
giorni di cui al  precedente  comma,  il  lavoratore  straniero  puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di lavoro di  cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti
condizioni: 
    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
rinnovo del permesso. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 9 settembre 2002,  n.  195,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  2-bis,  del
testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge  30
luglio 2002, n. 189, i lavoratori estracomunitari  che  stipulano  il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi  dell'articolo
1, comma 5, ovvero altro  contratto  di  lavoro,  sono  sottoposti  a
rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di  rilascio  del
permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto  legislativo
n. 286 del 1998, quando, nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
indagini o  di  un  procedimento  relativi  a  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la  permanenza
nel  territorio  dello  Stato  dello  straniero  che  abbia   offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui  al  comma  3  dell'articolo  9  del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente  o  su
segnalazione dei responsabili di  livello  almeno  provinciale  delle
Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi  informativi  e  di
sicurezza, ovvero  quando  ne  e'  richiesto  dal  procuratore  della
Repubblica,  rilascia  allo  straniero  uno  speciale   permesso   di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio  2013,  n.  202
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998  n.  286  (Disposizioni  sull'ingresso,  il  soggiorno  e
l'allontanamento dal territorio dello  Stato),  nella  parte  in  cui
prevede  che  la  valutazione  discrezionale  in  esso  stabilita  si
applichi solo  allo  straniero  che  «ha  esercitato  il  diritto  al
ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche
allo straniero «che  abbia  legami  familiari  nel  territorio  dello
Stato»". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 9, comma  2)
che "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  si  provvede  all'adeguamento  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  La
disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  a   decorrere   dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore  delle  predette
norme regolamentari di adeguamento". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  L'aggiornamento in calce,  precedentemente  disposto  dall'art.  9,
comma 1, lettera b) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e' stato  eliminato;
la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del  D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n.  27,  la  quale  ne  ha
contestualmente fatti salvi gli effetti. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
le presenti modifiche si applicano  anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data  di  entrata  in  vigore  del  D.L.  medesimo  avanti  alle
commissioni territoriali, al questore e  alle  sezioni  specializzate
dei tribunali, con  esclusione  dell'ipotesi  prevista  dall'articolo
384, comma 2, del codice di procedura civile. 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 8 maggio  2023,  n.
88  (in  G.U.   1ª   s.s.   10/05/2023,   n.   19),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.
4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello  straniero),  nella
parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna  automaticamente
ostative al rinnovo del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro,  anche
quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato
di  cui  all'art.  474,  secondo  comma,  del  codice  penale,  senza
prevedere  che  l'autorita'  competente  verifichi  in  concreto   la
pericolosita' sociale del richiedente." 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 10 agosto 2023, n. 103 ha disposto (con l'art. 18,  comma  6)  che
"Le disposizioni di cui al presente  articolo,  fatta  eccezione  per
quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis,  c)
e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in
esercizio  dei  relativi  sistemi  informativi  per   le   frontiere,
l'immigrazione  e  la  sicurezza,  comunicata   ufficialmente   dalla
Commissione europea".