DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis 
                     (Accordo di integrazione). 
 
  1. Ai  fini  di  cui  al  presente  testo  unico,  si  intende  con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri,  nel  rispetto  dei  valori
sanciti dalla Costituzione  italiana,  con  il  reciproco  impegno  a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'. 
  1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate  alla  realizzazione
del processo di integrazione di cui  al  comma  1,  sono  fornite  le
informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso  di
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo, con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
sottoscrizione,  da  parte  dello  straniero,  contestualmente   alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso  di
soggiorno.  La  stipula  dell'Accordo  di  integrazione   rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di  soggiorno.  La
perdita integrale dei crediti determina la  revoca  del  permesso  di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello  Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di  cui  all'articolo  13,
comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di  permesso  di
soggiorno per asilo, ((per protezione sussidiaria, per  i  motivi  di
cui all'articolo 32, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25,)) per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di  soggiorno  per  familiare
straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche'  dello  straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il  diritto
al ricongiungimento familiare. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.