DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 22-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
            Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) 
 
  1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i  comuni  e
con  le   associazioni   e   le   organizzazioni   di   volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare,  anche  in
strutture ospitanti cittadini italiani o  cittadini  di  altri  Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti  per  motivi
diversi dal turismo,  che  siano  temporaneamente  impossibilitati  a
provvedere autonomamente alle  proprie  esigenze  alloggiative  e  di
sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale  e'  riservato
agli stranieri non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione  europea  che
dimostrino di essere in regola  con  le  norme  che  disciplinano  il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia. 
  2.  I  centri   di   accoglienza   sono   finalizzati   a   rendere
autosufficienti gli stranieri  ivi  ospitati  nel  piu'  breve  tempo
possibile. I centri di  accoglienza  provvedono,  ove  possibile,  ai
servizi  sociali  e  culturali  idonei  a  favorire   l'autonomia   e
l'inserimento  sociale  degli  ospiti.  Ogni  regione   determina   i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente  convenzioni
con enti privati e finanziamenti. 
  3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che,  anche  gratuitamente,  provvedono   alle   immediate   esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove  possibile,  all'offerta  di
occasioni di  apprendimento  della  lingua  italiana,  di  formazione
professionale, di scambi culturali con  la  popolazione  italiana,  e
all'assistenza  socio-sanitaria  degli  stranieri  impossibilitati  a
provvedervi autonomamente per il  tempo  strettamente  necessario  al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze  di  vitto  e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. 
  4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad  alloggi
sociali,  collettivi  o  privati,  predisposti,  secondo  i   criteri
previsti dalle leggi regionali, dai comuni di  maggiore  insediamento
degli stranieri o da associazioni,  fondazioni  o  organizzazioni  di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito  di
strutture  alloggiative,  prevalentemente  organizzate  in  forma  di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri,  finalizzate  ad  offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a  pagamento,  secondo  quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio  ordinario  in
via definitiva. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  6. Gli stranieri titolari di carta di  soggiorno  e  gli  stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale  e  che  esercitano  una  regolare   attivita'   di   lavoro
subordinato o di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di  accedere,  in
condizioni di parita' con  i  cittadini  italiani,  agli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione  delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da  ogni  regione  o  dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle  locazioni  abitative  e  al
credito agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto  e
locazione della prima casa di abitazione. ((53)) 
 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal  D.Lgs.  21
febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29,  comma  3-ter)  che
"L'accesso ai benefici relativi all'alloggio  previsti  dall'articolo
40, comma 6, del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e'
consentito ai titolari dello status  di  rifugiato  e  di  protezione
sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani".