DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
                                eta' 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) 
 
  1. Al compimento  della  maggiore  eta',  allo  straniero  nei  cui
confronti sono state applicate le disposizioni  di  cui  all'articolo
31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal  comma  1-bis,  ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di  soggiorno
per motivi di studio di accesso al lavoro, di  lavoro  subordinato  o
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di  soggiorno
per accesso al lavoro prescinde dal possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 23. 
  ((1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al  comma  1  puo'  essere
rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di  studio,
di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o  autonomo  previo
accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti  e  requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore  eta',
ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n.  184,  ovvero  sottoposti  a  tutela,
previo parere positivo del Comitato per i  minori  stranieri  di  cui
all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori  stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore
a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale  e  che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.
394)). 
  1-ter. L'ente gestore dei progetti deve  garantire  e  provare  con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore  eta'
del minore straniero di cui al  comma  1-bis,  che  l'interessato  si
trova sul territorio nazionale da  non  meno  di  tre  anni,  che  ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge  attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita'  previste  dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato. 
  1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati  ai  sensi
del presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  dalle  quote  di
ingresso definite annualmente nei  decreti  di  cui  all'articolo  3,
comma 4.