DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
vigente al 06/06/2023
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 2 bis
  • 3
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO I
    DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
    SOGGIORNO
  • 4
  • 4 bis
  • 4 ter
  • 5
  • 5 bis
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 9 bis
  • 9 ter
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO II
    CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
    RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
  • 10
  • 10 bis
  • 10 ter
  • 11
  • 12
  • 12 bis
  • 13
  • 13 bis
  • 14
  • 14 bis
  • 14 ter
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO III
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE
    UMANITARIO
  • 18
  • 18 bis
  • 19
  • 20
  • 20 bis
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 24 bis
  • 25
  • 26
  • 26 bis
  • 27
  • 27 bis
  • 27 ter
  • 27 quater
  • 27 quinquies
  • 27 sexies
  • DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
  • 28
  • 29
  • 29 bis
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 37
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE,
    ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
    SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DISE DIRITTO
    ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 38
  • 38 bis
  • 39
  • 39 bis
  • 39 bis.1
  • 39 ter
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO III
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
    ASSISTENZA SOCIALE
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
    DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
    POLITICHE MIGRATORIE
  • 42
  • 42 bis
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • NORME FINALI
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 6-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
                 (Disposizioni a favore dei minori) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) 
 
  1. Il  figlio  minore  dello  straniero  con  questo  convivente  e
regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del  genitore
con il quale  convive  ovvero  la  piu'  favorevole  tra  quelle  dei
genitori con cui convive. Il minore che  risulta  affidato  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  segue  la
condizione giuridica dello straniero al quale e'  affidato,  se  piu'
favorevole. Al minore e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero
un permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai
sensi  dell'articolo  9.  L'assenza  occasionale  e  temporanea   dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122. 
  3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi  con  lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle  condizioni  di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un  periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre  disposizioni  della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare
i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita'  del
familiare  incompatibili  con  le  esigenze  del  minore  o  con   la
permanenza  in  Italia.  I   provvedimenti   sono   comunicati   alla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per   gli
adempimenti di rispettiva competenza. 
  4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere  disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato ((,
a condizione comunque che il provvedimento  stesso  non  comporti  un
rischio di danni gravi per il minore)), su  richiesta  del  questore,
dal tribunale per i minorenni. ((Il Tribunale per i minorenni  decide
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni)).