DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
vigente al 06/06/2023
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 2 bis
  • 3
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO I
    DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
    SOGGIORNO
  • 4
  • 4 bis
  • 4 ter
  • 5
  • 5 bis
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 9 bis
  • 9 ter
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO II
    CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
    RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
  • 10
  • 10 bis
  • 10 ter
  • 11
  • 12
  • 12 bis
  • 13
  • 13 bis
  • 14
  • 14 bis
  • 14 ter
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO III
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE
    UMANITARIO
  • 18
  • 18 bis
  • 19
  • 20
  • 20 bis
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 24 bis
  • 25
  • 26
  • 26 bis
  • 27
  • 27 bis
  • 27 ter
  • 27 quater
  • 27 quinquies
  • 27 sexies
  • DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
  • 28
  • 29
  • 29 bis
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 37
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE,
    ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
    SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DISE DIRITTO
    ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 38
  • 38 bis
  • 39
  • 39 bis
  • 39 bis.1
  • 39 ter
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO III
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
    ASSISTENZA SOCIALE
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
    DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
    POLITICHE MIGRATORIE
  • 42
  • 42 bis
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • NORME FINALI
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 20-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                        Politiche migratorie 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro,  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e  le
organizzazioni dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre  anni  salva
la necessita' di un termine piu'  breve  il  documento  programmatico
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e  trasmesso  al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il  loro
parere  entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   del   documento
programmatico. Il documento programmatico e' emanato,  tenendo  conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della  Repubblica  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il
Ministro  dell'Interno  presenta  annualmente   al   Parlamento   una
relazione  sui  risultati  raggiunti   attraverso   i   provvedimenti
attuativi del documento programmatico. 
  2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri  Stati  membri
dell'Unione europea, con le  organizzazioni  internazionali,  con  le
istituzioni comunitarie e  con  organizzazioni  non  governative,  si
propone di svolgere in materia di  immigrazione,  anche  mediante  la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso  indica  altresi'
le misure di  carattere  economico  e  sociale  nei  confronti  degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie  che
non debbono essere disciplinate con legge. 
  3. Il  documento  individua  inoltre  i  criteri  generali  per  la
definizione dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari, l'inserimento sociale  e  l'integrazione  culturale  degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e  delle
identita' culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile  strumento  per  un
positivo reinserimento nei Paesi di origine. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentiti
il Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,   sono
annualmente definite, entro il  termine  del  30  novembre  dell'anno
precedente a quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla  base  dei
criteri generali individuati nel documento  programmatico,  le  quote
massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e  delle
misure di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai  sensi
dell'articolo 20. Qualora se  ne  ravvisi  l'opportunita',  ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso  di  mancata  pubblicazione  del
decreto di programmazione annuale, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' provvedere in  via  transitoria,  con  proprio  decreto
((...)). 
  5.  Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni   di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri  enti  locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento  dell'obiettivo
di  rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il   pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri nel territorio dello  Stato,  con  particolare  riguardo  a
quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione  sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  si  provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,  in  cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la Regione, gli enti locali, gli enti e  le  associazioni  localmente
attivi  nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,   le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti  di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare  a
livello locale. 
  6-bis. Fermi restando  i  trattamenti  dei  dati  previsti  per  il
perseguimento delle proprie  finalita'  istituzionali,  il  Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale  e
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  le
attivita'  di  raccolta  di  dati  a  fini  statistici  sul  fenomeno
dell'immigrazione   extracomunitaria   per   tutte    le    pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie. 
  7.  Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del   presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  6
marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui  sono
adottati i decreti di cui al comma 4. 
  8. Lo schema del documento programmatico  di  cui  al  comma  7  e'
trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione   del   parere   delle
Commissioni competenti per materia, che  si  esprimono  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.