DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
                    (Ricongiungimento familiare). 
 
  1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento  per  i  seguenti
familiari: 
   a) coniuge non legalmente separato e  di  eta'  non  inferiore  ai
diciotto anni; 
   b) figli minori, anche del coniuge o nati  fuori  del  matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora  esistente,
abbia dato il suo consenso; 
   c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni  oggettive  non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze  di  vita  in
ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; 
   d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di  provenienza,  ovvero  genitori  ultrasessantacinquenni,
qualora gli altri figli siano impossibilitati al  loro  sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute. 
  1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d),  non
possano essere documentati  in  modo  certo  mediante  certificati  o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque  quando
sussistano  fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della   predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200,  sulla  base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico),  effettuato  a  spese
degli interessati. 
  1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari  di  cui
alle lettere a) e d) del comma 1,  quando  il  familiare  di  cui  si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con  un  cittadino  straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. 
  2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori  i  figli  di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione
dell'istanza di ricongiungimento. I  minori  adottati  o  affidati  o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo  29-bis,  lo  straniero  che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': 
   a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche'
di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al  seguito
di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del  titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; 
   b) di un reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti  lecite  non
inferiore all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta'  dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare   da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu'  figli  di  eta'
inferiore agli anni  quattordici  e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un
reddito non  inferiore  al  doppio  dell'importo  annuo  dell'assegno
sociale. Ai fini della determinazione  del  reddito  si  tiene  conto
anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi  con  il
richiedente; 
   b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo,  a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio  nazionale  a
favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero   della   sua
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo  pagamento  di  un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  il  30
ottobre 2008 e  da  aggiornarsi  con  cadenza  biennale,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per  lavoro  subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per  lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per  motivi  religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio  e
di reddito di cui al comma 3. 
  5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma  6,  e'  consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore,  gia'  regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore,  del  genitore  naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di  alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini  della  sussistenza  di  tali
requisiti si tiene conto del possesso  di  tali  requisiti  da  parte
dell'altro genitore. 
  6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma   3,   e'
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,
un  permesso  per   assistenza   minore,   rinnovabile,   di   durata
corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i  minorenni.  Il
permesso di soggiorno consente di svolgere  attivita'  lavorativa  ma
non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 
  7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento   familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al  comma
3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello  unico  per
l'immigrazione  presso  la  prefettura  -  ufficio  territoriale  del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il  quale,
con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.  L'ufficio,  acquisito
dalla questura il parere  sulla  insussistenza  dei  motivi  ostativi
all'ingresso  dello  straniero  nel  territorio  nazionale,  di   cui
all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al  comma  3,  rilascia  il  nulla  osta  ovvero  un
provvedimento di diniego dello stesso.  Il  rilascio  del  visto  nei
confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il  predetto
nulla    osta    e'    subordinato     all'effettivo     accertamento
dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana,  della
documentazione comprovante  i  presupposti  di  parentela,  coniugio,
minore eta' o stato di salute. (63) 
  8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato  entro
novanta giorni dalla richiesta. (63) 
  9. La richiesta di ricongiungimento familiare  e'  respinta  se  e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare  nel
territorio dello Stato. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: 
   a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
rifugiato e la sua  domanda  non  e'  ancora  stata  oggetto  di  una
decisione definitiva; 
   b)  agli  stranieri  destinatari  delle   misure   di   protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile  2003,
n. 85, ovvero delle misure ((di cui agli articoli 20 e 20-bis)); 
   c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). 
 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma  4)  che,
ai  fini  dei  necessari  adeguamenti  del  sistema  informatico,  le
presenti modifiche si  applicano  alle  domande  presentate  dopo  il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato
D.L.