DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 27-sexies 
(( (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per  trasferimento
     intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro). )) 
 
  ((1.  Lo  straniero  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno  ICT
rilasciato  da  altro  Stato  membro  e  in  corso  di  validita'  e'
autorizzato a soggiornare  nel  territorio  nazionale  e  a  svolgere
attivita' lavorativa presso una sede,  filiale  o  rappresentanza  in
Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di
permesso di soggiorno  ICT  o  presso  un'impresa  appartenente  allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o  rappresentanza  in  Italia,
per un periodo massimo di novanta giorni  in  un  arco  temporale  di
centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. 
  2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato
da altro Stato membro e  in  corso  di  validita'  e'  autorizzato  a
soggiornare  nel  territorio  nazionale  e   a   svolgere   attivita'
lavorativa presso  una  sede,  filiale  o  rappresentanza  in  Italia
dell'impresa da  cui  dipende  il  medesimo  lavoratore  titolare  di
permesso di soggiorno  ICT  o  presso  un'impresa  appartenente  allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o  rappresentanza  in  Italia,
per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio  del  nulla
osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5. 
  3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2  e'  consentito  l'ingresso
nel territorio nazionale in esenzione dal visto. 
  4. La richiesta di nulla osta di  cui  al  comma  2  e'  presentata
dall'entita' ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui
ha sede legale l'entita' ospitante e indica  a  pena  di  rigetto  la
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies,  comma
5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo  periodo,  e  9.  Nel
caso in cui lo straniero e' gia' presente nel territorio nazionale ai
sensi del comma 1, la richiesta di nulla  osta  e'  presentata  entro
novanta giorni dal suo ingresso. 
  5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni  di
cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana. 
  6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio  del  nulla  osta,  lo
straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo  ha
rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. 
  7. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia  sottoscritto  con  il
Ministero dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, un protocollo di intesa,  con  cui  garantisce  la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla  osta  e'
sostituito   da   una   comunicazione   presentata,   con   modalita'
telematiche,  dall'entita'  ospitante  allo   sportello   unico   per
l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo  sportello  unico
per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza  di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai  sensi  dell'articolo
31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte
del  questore,  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  invita  lo
straniero, per il tramite dell'entita' ospitante, a dichiarare  entro
otto giorni lavorativi la propria presenza nel  territorio  nazionale
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
  8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato
quando non sono rispettate le condizioni di cui  al  comma  4,  primo
periodo, nonche' nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15,
lettere c), e), f) e g). 
  9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato dal questore,
entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai
commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilita' di  lunga  durata
recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica  «tipo  di  permesso»,
con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo  straniero  dichiara  alla
questura competente il proprio domicilio e si impegna  a  comunicarne
ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8. 
  10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e' rilasciato o il  suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'  revocato,  oltre  che
nei  casi  di  cui  al  comma  8,  nei  casi  di   cui   all'articolo
27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso  di  soggiorno  mobile
ICT e' tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato
il permesso di soggiorno ICT. 
  11. Nelle more del rilascio del nulla osta  e  della  consegna  del
permesso di soggiorno mobile  ICT,  lo  straniero  e'  autorizzato  a
svolgere l'attivita' lavorativa  richiesta  qualora  il  permesso  di
soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto. 
  12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12. 
  13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del
periodo di mobilita' richiesta e puo' essere rinnovato dalla questura
competente in caso  di  proroga  del  periodo  di  mobilita',  previa
verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui  al
comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di  durata  massima
di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11,  e  della  validita'  del
permesso  di  soggiorno  ICT  rilasciato  dallo   Stato   membro   di
provenienza. 
  14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT e'  consentito
il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo
permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  e   alle   condizioni   previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3  e  6,  di
durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT. 
  15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di  soggiorno
mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno  rilasciato
dallo Stato  membro  di  provenienza  e'  consentito  l'ingresso  nel
territorio nazionale, in esenzione dal visto,  ed  e'  rilasciato  un
permesso di soggiorno per motivi familiari,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno
mobile ICT, previa dimostrazione di aver  risieduto  in  qualita'  di
familiari del titolare del  permesso  di  soggiorno  mobile  ICT  nel
medesimo Stato membro. 
  16. Nel caso di impiego di uno o piu' lavoratori stranieri  il  cui
permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  da  altro  Stato  membro  sia
scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta
giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al  comma  4,  si
applica  l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater   e
12-quinquies.))