DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 27-quinquies 
        (( (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti 
                        intra-societari). )) 
 
  ((1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per  svolgere  prestazioni
di lavoro subordinato nell'ambito  di  trasferimenti  intra-societari
per periodi superiori a tre mesi e' consentito,  al  di  fuori  delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che  soggiornano
fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda  di
ingresso o che sono stati gia' ammessi nel  territorio  di  un  altro
Stato  membro  e  che  chiedono  di  essere  ammessi  nel  territorio
nazionale in qualita' di: 
    a) dirigenti; 
    b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori  in  possesso  di
conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attivita',
le tecniche o la gestione dell'entita' ospitante, valutate, oltre che
rispetto alle conoscenze specifiche relative  all'entita'  ospitante,
anche alla luce dell'eventuale possesso  di  una  qualifica  elevata,
inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o
di attivita' che richiede conoscenza  tecniche  specifiche,  compresa
l'eventuale appartenenza ad un albo professionale; 
    c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori  titolari  di  un
diploma universitario, trasferiti  a  un'entita'  ospitante  ai  fini
dello sviluppo della  carriera  o  dell'acquisizione  di  tecniche  o
metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento. 
  2. Per trasferimento intra-societario  ai  sensi  del  comma  1  si
intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della
richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio
dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui
lo straniero e' legato da un rapporto di lavoro che  dura  da  almeno
tre mesi, a un'entita' ospitante stabilita  in  Italia,  appartenente
alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di
imprese  ai  sensi  dell'articolo  2359   del   codice   civile.   Il
trasferimento intra-societario comprende  i  casi  di  mobilita'  dei
lavoratori stranieri tra entita' ospitanti stabilite in diversi Stati
membri. 
  3.  Per  entita'  ospitante  si  intende   la   sede,   filiale   o
rappresentanza in Italia dell'impresa da cui  dipende  il  lavoratore
trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo,  o  una  sua
sede, filiale o rappresentanza in Italia. 
  4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che: 
    a) chiedono di soggiornare in qualita' di  ricercatori  ai  sensi
dell'articolo 27-ter; 
    b)  in  virtu'  di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo   di
appartenenza e l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,  beneficiano
dei  diritti  alla  libera  circolazione  equivalenti  a  quelli  dei
cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in  tali
Paesi terzi; 
    c) soggiornano in Italia, in qualita' di  lavoratori  distaccati,
ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE; 
    d) svolgono attivita' di lavoro autonomo; 
    e) svolgono lavoro somministrato; 
    f) sono ammessi come studenti  a  tempo  pieno  o  effettuano  un
tirocinio di  breve  durata  e  sotto  supervisione  nell'ambito  del
percorso di studi. 
  5. L'entita' ospitante presenta la richiesta  nominativa  di  nulla
osta al  trasferimento  intra-societario  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del  Governo
della provincia  in  cui  ha  sede  legale  l'entita'  ospitante.  La
richiesta, a pena di rigetto, indica: 
    a) che l'entita' ospitante e l'impresa stabilita nel paese  terzo
appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; 
    b) che il lavoratore ha lavorato  alle  dipendenze  della  stessa
impresa o di  un'impresa  appartenente  allo  stesso  gruppo  per  un
periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti  la
data del trasferimento intra-societario; 
    c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da  una  lettera
di incarico risulta: 
      1) la durata  del  trasferimento  e  l'ubicazione  dell'entita'
ospitante o delle entita' ospitanti; 
      2) che il lavoratore  ricoprira'  un  posto  di  dirigente,  di
lavoratore specializzato o di lavoratore in  formazione  nell'entita'
ospitante; 
      3) la retribuzione, nonche' le altre condizioni di lavoro e  di
occupazione durante il trasferimento intra-societario; 
      4) che,  al  termine  del  trasferimento  intra-societario,  lo
straniero  fara'  ritorno  in  un'entita'  appartenente  alla  stessa
impresa o a un'impresa dello stesso  gruppo  stabilite  in  un  Paese
terzo; 
    d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale  e
del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c); 
    e) il possesso da parte dello straniero  dei  requisiti  previsti
dal decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  nell'ipotesi  di
esercizio della professione  regolamentata  a  cui  si  riferisce  la
richiesta; 
    f) gli estremi di  passaporto  valido  o  documento  equipollente
dello straniero; 
    g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale
contenente la durata, gli obiettivi  formativi  e  le  condizioni  di
svolgimento della formazione; 
    h)  l'impegno  ad  adempiere  agli   obblighi   previdenziali   e
assistenziali previsti dalla normativa italiana,  salvo  che  non  vi
siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. 
  6. La richiesta di nulla  osta  al  trasferimento  intra-societario
contiene altresi' l'impegno dell'entita' ospitante a comunicare  allo
sportello unico per l'immigrazione ogni variazione  del  rapporto  di
lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5. 
  7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 5 e' presentata,  dall'entita'  ospitante,
entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della   richiesta,   allo
sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo  comma  5,  che
procede  alla  verifica  della  regolarita',  della   completezza   e
dell'idoneita' della stessa. In  caso  di  irregolarita'  sanabile  o
incompletezza della documentazione, l'entita' ospitante  e'  invitata
ad integrare la stessa ed il termine di cui al  comma  8  e'  sospeso
fino alla regolarizzazione della documentazione. 
  8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel  complessivo  termine
massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta,
acquisiti  i   pareri   di   competenza   della   sede   territoriale
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  per   la   verifica   delle
condizioni di cui al comma 5 e della questura per la  verifica  della
insussistenza di motivi  ostativi  all'ingresso  dello  straniero  ai
sensi dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  attuazione,
rilascia il nulla osta o, entro  il  medesimo  termine,  comunica  al
richiedente il rigetto dello  stesso.  Il  nulla  osta  e  il  codice
fiscale dello  straniero  sono  trasmessi  in  via  telematica  dallo
sportello unico per  l'immigrazione  agli  Uffici  consolari  per  il
rilascio del visto. Il nulla osta ha validita'  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
  9. Il nulla osta al trasferimento  intra-societario  e'  rilasciato
con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del  comma
4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili. 
  10. Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza  allo  sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. 
  11. La durata massima del trasferimento intra-societario e' di  tre
anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per  i
lavoratori in formazione.  Tra  la  fine  della  durata  massima  del
trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda
di   ingresso   nel   territorio    nazionale    per    trasferimento
intra-societario per lo stesso straniero devono  intercorrere  almeno
tre mesi. 
  12. I lavoratori ammessi in  Italia  nell'ambito  di  trasferimenti
intra-societari  beneficiano  delle  condizioni  di   lavoro   e   di
occupazione previste  dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  17
luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresi',  di  un  trattamento
uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto  concerne
la  liberta'   di   associazione,   adesione   e   partecipazione   a
organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di  lavoro
o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per  quanto
concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico,
ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi  forniti  dai
centri per l'impiego. In caso di mobilita' intra-unionale si  applica
il regolamento (CE) n. 1231/2010. 
  13. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia sottoscritto  con  il
Ministero dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, un protocollo di intesa,  con  cui  garantisce  la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla  osta  e'
sostituito   da   una   comunicazione   presentata,   con   modalita'
telematiche,  dall'entita'  ospitante  allo   sportello   unico   per
l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo  sportello  unico
per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza  di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai  sensi  dell'articolo
31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte
del  questore,  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  invia   la
comunicazione, con le  medesime  modalita'  telematiche,  all'Ufficio
consolare per il rilascio del visto di ingresso.  Entro  otto  giorni
lavorativi  dall'ingresso  nel  territorio  nazionale,  lo  straniero
dichiara la propria presenza allo sportello unico per  l'immigrazione
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
  14. L'entita' ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa
ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e  in  ogni  caso  non
oltre  trenta  giorni  ogni  modifica  che  incide  sulle  condizioni
garantite dal predetto protocollo. 
  15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e' rifiutato o,
se gia' rilasciato, e' revocato quando: 
    a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5; 
    b) non e' trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11; 
    c)  i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti  in   maniera
fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti; 
    d) l'entita' ospitante e'  stata  istituita  principalmente  allo
scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento
intra-societario; 
    e) l'entita' ospitante non ha rispettato  i  propri  obblighi  in
materia tributaria, di previdenza sociale,  diritti  dei  lavoratori,
condizioni di  lavoro  e  di  occupazione  previsti  dalla  normativa
nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 
    f) l'entita' ospitante e' stata oggetto di  sanzioni  per  lavoro
non dichiarato o occupazione illegale; 
    g) l'entita' ospitante e' in  corso  di  liquidazione,  e'  stata
liquidata o non svolge alcuna attivita' economica. 
  16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la  decisione
di rifiuto o di revoca e' adottata  nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. 
  17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario  e'
rilasciato  dal   questore,   entro   quarantacinque   giorni   dalla
dichiarazione di presenza di cui ai commi 10  e  13  un  permesso  di
soggiorno per  trasferimento  intra-societario  recante  la  dicitura
«ICT» nella rubrica «tipo di  permesso»,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5. Lo straniero dichiara  alla  questura  competente  il
proprio  domicilio  e  si  impegna  a  comunicarne  ogni   successiva
variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8. 
  18. Il permesso di soggiorno ICT non e' rilasciato o il suo rinnovo
e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, oltre che  nei  casi
di cui al comma 15, quando: 
    a)  e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o   e'   stato
falsificato o contraffatto; 
    b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva  o
non soddisfa  piu'  le  condizioni  per  l'ingresso  e  il  soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da
quelli per cui ha ottenuto  il  nulla  osta  ai  sensi  del  presente
articolo; 
    c)  e'  stata  raggiunta  la  durata  massima  del  trasferimento
intra-societario di cui al comma 11. 
  19. La revoca del permesso  di  soggiorno  ICT  e'  comunicata  per
iscritto al lavoratore e all'entita' ospitante. 
  20. Il permesso di soggiorno  ICT  ha  durata  pari  a  quella  del
trasferimento  intra-societario  e  puo'  essere   rinnovato,   dalla
questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11,
in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2,  previa
verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al
comma 5, dei presupposti della proroga. 
  21. Il rinnovo del permesso di soggiorno  ICT  e'  consentito,  nei
limiti della durata massima di cui  al  comma  11,  anche  quando  lo
straniero svolge  attivita'  lavorativa  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo e' richiesto al  questore
competente al primo rilascio. 
  22. Il ricongiungimento familiare e'  consentito  al  titolare  del
permesso di soggiorno ICT, indipendentemente  dalla  durata  del  suo
permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  e   alle   condizioni   previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3  e  6,  di
durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT. 
  23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata
contestualmente alla richiesta di cui  al  comma  5,  si  applica  il
termine di cui al comma 8. 
  24. Lo straniero a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno
ICT e'  riammesso  senza  formalita'  nel  territorio  nazionale,  su
richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea,  che  si  oppone
alla mobilita' di breve  durata  dello  straniero,  non  autorizza  o
revoca un'autorizzazione alla mobilita' di lunga durata, anche quando
il permesso di soggiorno ICT e'  scaduto  o  revocato.  Ai  fini  del
presente comma, si intende per mobilita' di breve  durata  l'ingresso
ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco
temporale di centottanta giorni  e  per  mobilita'  di  lunga  durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni. 
  25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui  all'articolo  22,
ad eccezione del comma 6, secondo periodo. 
  26. In caso di impiego di uno o piu' lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o  il  cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si
applica  l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater   e
12-quinquies.))