DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
             (Divieti di espulsione e di respingimento. 
         Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. ) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) 
 
  1. In nessun caso puo' disporsi  l'espulsione  o  il  respingimento
verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale,
di identita' di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione,  di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,  ovvero  possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non  sia
protetto dalla persecuzione. (80) 
  1.1.  Non  sono  ammessi  il   respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano  gli
obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella  valutazione  di  tali
motivi si  tiene  conto  anche  dell'esistenza,  in  tale  Stato,  di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
5 MAGGIO 2023, N. 50)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10  MARZO  2023,
N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N.  50)).
(80) ((88)) 
  1.2.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda   di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1  e  1.1.,
la Commissione territoriale trasmette ((, ai sensi dell'articolo  32,
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,))  gli  atti
al  Questore  per  il  rilascio  di  un  permesso  di  soggiorno  per
protezione speciale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO  2023,  N.
20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5  MAGGIO  2023,  N.  50)).
(80) 
  1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera
di minori stranieri non accompagnati. 
  2. Non e' consentita l'espulsione,  salvo  che  nei  casi  previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: 
   a) degli stranieri minori di anni diciotto,  salvo  il  diritto  a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
   b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo  il
disposto dell'articolo 9; 
   c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
   d) delle donne in stato di gravidanza o nei  sei  mesi  successivi
alla nascita del figlio cui provvedono. (2A) 
   d-bis) degli stranieri  che  versano  in  ((condizioni  di  salute
derivanti da patologie di  particolare  gravita',  non  adeguatamente
curabili  nel  Paese  di   origine)),   accertate   mediante   idonea
documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio  sanitario  nazionale,  tali  da
determinare un rilevante pregiudizio alla  salute  degli  stessi,  in
caso di rientro nel Paese  di  origine  o  di  provenienza.  In  tali
ipotesi, il questore rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per  cure
mediche, per  il  tempo  attestato  dalla  certificazione  sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono  le
condizioni di cui  al  periodo  precedente  debitamente  certificate,
valido solo nel territorio nazionale ((...)). (80) 
  2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione  di  persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti  di
famiglie monoparentali con figli minori nonche'  dei  minori,  ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate  con  modalita'  compatibili  con  le  singole  situazioni
personali, debitamente accertate. 
 
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AGGIORNAMENTO (2A) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000,  n.  376
(in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6  marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d)  del
d.lgs. 25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), nella parte  in  cui  non  estende  il  divieto  di
espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza  o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
le presenti modifiche si applicano  anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data  di  entrata  in  vigore  del  D.L.  medesimo  avanti  alle
commissioni territoriali, al questore e  alle  sezioni  specializzate
dei tribunali, con  esclusione  dell'ipotesi  prevista  dall'articolo
384, comma 2, del codice di procedura civile. 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50 ha disposto (con  l'art.  7,  comma  3)  che  "I
permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi  del  citato  articolo
19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita',  sono  rinnovati
per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalla  data  di
scadenza. Resta ferma  la  facolta'  di  conversione  del  titolo  di
soggiorno in permesso di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro,  se  ne
ricorrono i requisiti di legge".