DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                      Espulsione amministrativa 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
 
  1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello  Stato,  il
Ministro dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
anche non residente nel territorio dello  Stato,  dandone  preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  degli
affari esteri. 
  2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando  lo
straniero: 
    a)  e'  entrato  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi   ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo
10; 
    b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in  assenza  della
comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere
richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando la proroga del visto o il permesso di  soggiorno  siano  stati
revocati o  annullati  o  rifiutati  ovvero  quando  il  permesso  di
soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato
chiesto il rinnovo ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3,  della
legge 28 maggio 2007, n. 68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi
e'  stata  annullata  o  revocata  ovvero  se  lo  straniero  e'   un
soggiornante fuori termine ai sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  1,
((punto 19),)) del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o nel caso in cui sia  scaduta
la validita' della proroga del visto; (76) ((91)) 
    c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1,
4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai  sensi  del
comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello  straniero  che  ha
esercitato  il  diritto  al  ricongiungimento  familiare  ovvero  del
familiare ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
dell'interessato, della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di  legami  familiari,  culturali  o
sociali con il suo Paese d'origine. 
  2-ter. L'espulsione non e'  disposta,  ne'  eseguita  coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale  durante  i
controlli di  polizia  alle  frontiere  esterne.  In  tali  casi,  lo
straniero puo' essere destinatario di un divieto  di  reingresso  nel
territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi
13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre  dalla  data
di uscita dal  territorio  nazionale  e  opera  per  un  periodo  non
inferiore a un anno e non superiore a tre anni. 
  2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai  cittadini
di Paesi terzi nei cui  confronti  si  applica  il  regolamento  (UE)
2017/2226 ((...)) di fornire i dati  biometrici  richiesti,  ai  fini
delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice  frontiere
Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano  le
disposizioni di cui al comma 2-ter. ((91)) 
  2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della registrazione
in uscita dello straniero, informa l'interessato che  il  divieto  di
cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del luogo in cui ha  sede
l'ufficio di frontiera, entro centoventi  giorni,  tenendo  conto  di
tutte le circostanze ((pertinenti al singolo caso)).  L'autorita'  di
frontiera informa altresi' lo straniero che,  nel  caso  in  cui,  in
occasione del controllo in uscita, non sia  dichiarato  un  domicilio
diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento  di
divieto  saranno  notificate,   anche   con   ricorso   a   modalita'
telematiche, all'indirizzo fornito in  occasione  della  compilazione
del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta  del
visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti,
del Paese limitrofo. Si applicano comunque  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma  7.  L'autorita'  di  frontiera  comunica  allo
straniero che entro il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far  pervenire  al  questore,
anche  a  mezzo  del  servizio  postale  o  per  il   tramite   della
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  all'estero,   le
proprie osservazioni o deduzioni. ((91)) 
  2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter e'  ammesso
ricorso   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui
circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il  provvedimento.
La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi  all'autorita'
consolare italiana competente per territorio. (91) 
  3. L'espulsione e' disposta  in  ogni  caso  con  decreto  motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto  a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare  in
carcere, il questore, prima di  eseguire  l'espulsione,  richiede  il
nulla osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo'  negarlo  solo  in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate  in  relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali  concorrenti  nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e  all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del  provvedimento  e'
sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la  cessazione
delle esigenze processuali. Il  questore,  ottenuto  il  nulla  osta,
provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il  nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data  di  ricevimento  della  richiesta.  In
attesa della decisione sulla richiesta di  nulla  osta,  il  questore
puo' adottare  la  misura  del  trattenimento  presso  un  centro  di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. (14a) 
  3-bis. Nel caso di arresto in flagranza  o  di  fermo,  il  giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo  che  applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi  dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato  ai  sensi  del
comma 3. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  anche  allo
straniero sottoposto  a  procedimento  penale,  dopo  che  sia  stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la  misura  della
custodia cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti.  Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca  o  dichiara
l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il  provvedimento  e'  immediatamente
comunicato al questore. 
  3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e'  ancora  stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio,  pronuncia  sentenza
di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca  delle  cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del  codice  penale.  Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,  13-ter  e  14.
(74) 
  3-quinquies. Se  lo  straniero  espulso  rientra  illegalmente  nel
territorio dello Stato  prima  del  termine  previsto  dal  comma  14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini  di  durata
massima della custodia  cautelare,  quest'ultima  e'  ripristinata  a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 
  3-sexies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  27  LUGLIO  2005,  N.   144,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155. 
  3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i  reati
di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater,
l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni  caso
e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di  pubblica
utilita'  non  eseguiti  si  convertono  nella  corrispondente   pena
pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2  e  6
dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
  4. L'espulsione e' eseguita dal questore con  accompagnamento  alla
frontiera a mezzo della forza pubblica: 
    a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del  presente
articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155; 
    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; 
    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata  respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di  cui  al
comma 5; 
    e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle  misure  di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 
    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; 
    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
  4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma  4,  lettera
b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da  cui  il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
    a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro   documento
equipollente, in corso di validita'; 
    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente
rintracciato; 
    c) avere in  precedenza  dichiarato  o  attestato  falsamente  le
proprie generalita'; 
    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla
competente autorita', in applicazione  dei  commi  5  e  13,  nonche'
dell'articolo 14; 
    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. 
  5. Lo straniero, destinatario  di  un  provvedimento  d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la
partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio
volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione,
intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine
puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali
la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed
assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la
prova  dell'avvenuto  rimpatrio  dello  straniero,avvisa  l'autorita'
giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto
dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano,
comunque,  allo  straniero  destinatario  di  un   provvedimento   di
respingimento, di cui all'articolo 10. 
  5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede  a
dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di
richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede
informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di
risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un
importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro
documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo
preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente
rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con
provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito
con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini
dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue
l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le
modalita' previste all'articolo 14. 
  5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f),
il questore comunica immediatamente e,  comunque,  entro  quarantotto
ore  dalla  sua  adozione,  al  giudice  di   pace   territorialmente
competente   il   provvedimento   con   il    quale    e'    disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento  del
questore di allontanamento dal territorio nazionale e'  sospesa  fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si  svolge
in camera  di  consiglio  con  la  partecipazione  necessaria  di  un
difensore  tempestivamente  avvertito.  L'interessato  e'   anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel  luogo  in  cui  il  giudice
tiene l'udienza. Lo straniero e'  ammesso  all'assistenza  legale  da
parte di un difensore di  fiducia  munito  di  procura  speciale.  Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
da un interprete. L'autorita' che ha adottato il  provvedimento  puo'
stare in  giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
appositamente delegati.  Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
decreto motivato, entro le  quarantotto  ore  successive,  verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti  previsti  dal
presente articolo e sentito l'interessato,  se  comparso.  In  attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso
e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione,  di
cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere  definito
nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri  disponibili,  ovvero
salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti  nei  Centri
di  cui  all'articolo  14  ubicati  nel  circondario  del   Tribunale
competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace,  su  richiesta
del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida,
puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino  alla
definizione del procedimento di  convalida  in  strutture  diverse  e
idonee nella disponibilita'  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza.
Qualora le condizioni di cui al periodo precedente  permangono  anche
dopo  l'udienza  di  convalida,  il  giudice  puo'   autorizzare   la
permanenza,  in  locali  idonei   presso   l'ufficio   di   frontiera
interessato,  sino  all'esecuzione  dell'effettivo  allontanamento  e
comunque non oltre  le  quarantotto  ore  successive  all'udienza  di
convalida. Le strutture ed i locali  di  cui  ai  periodi  precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino  il  rispetto
della dignita' della persona. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 14,  comma  2.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  termine  per
la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.
Avverso  il  decreto  di  convalida  e'   proponibile   ricorso   per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di
quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere
alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del
provvedimento alla cancelleria. (37) 
  5-bis.1.  La  partecipazione  del  destinatario  del  provvedimento
all'udienza per la  convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza
mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  centro
di cui  all'articolo  14  del  presente  testo  unico  nel  quale  lo
straniero e' trattenuto,  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche
stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  e  nel
rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma  5  del  predetto
articolo 6. 
  5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del  procedimento  di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  ed  all'articolo
14, comma 1, le questure forniscono al giudice di  pace,  nei  limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui  al  comma  1
dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso,  il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato  unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad  una  traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non  sia  possibile,  in
lingua francese, inglese o spagnola. 
  8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato  ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  18  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (37) 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  11. Contro il decreto ministeriale di cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo. 
  12. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  lo  straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,  quando  cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza. 
  13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non
puo'  rientrare  nel  territorio  dello  Stato  senza  una   speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a  quattro  anni  ed  e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla  frontiera.  La
disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  si
applica  nei  confronti  dello  straniero  gia'  espulso   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per  il  quale  e'  stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
  13-bis.  Nel  caso  di  espulsione   disposta   dal   giudice,   il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il  reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul  territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a  cinque  anni.
(14) 
  13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di  flagranza  e
si procede con rito direttissimo. 
  14. Il divieto di  cui  al  comma  13  opera  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e
2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  puo'  essere
previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui  durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma  13  decorre  dalla  scadenza  del  termine
assegnato e puo' essere  revocato,  su  istanza  dell'interessato,  a
condizione che fornisca la prova  di  avere  lasciato  il  territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5. 
  14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione
disposta  dal  giudice,  e'  registrato  dall'autorita'  di  pubblica
sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui  al
regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di  ingresso  e  soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli
Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen. 
  14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri  Stati
membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al  13
gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni  di  cui  al
comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati. 
  15. Le disposizioni di  cui  al  comma  5  non  si  applicano  allo
straniero che dimostri sulla base di  elementi  obiettivi  di  essere
giunto nel territorio dello Stato prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
  16. L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997  e  in  lire  8  miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222  (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte  in
cui non prevede che il  giudizio  di  convalida  debba  svolgersi  in
contraddittorio   prima   dell'esecuzione   del   provvedimento    di
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005,  n.  466
(in G.U. 1a s.s.  4/1/2006,  n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  13-bis,  secondo  periodo  del   presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (14a) 
  Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come  modificato  dal  D.Lgs.  28
febbraio 2008, n. 32, ha disposto (con l'art. 20-bis,  comma  2)  che
"Il  nulla  osta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  si  intende  concesso  qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278  (in
G.U.  1a  s.s.  23/7/2008,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in  cui
non consente l'utilizzo del  servizio  postale  per  la  proposizione
diretta, da parte dello straniero, del  ricorso  avverso  il  decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del
ricorrente in applicazione della normativa vigente". 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso". 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  6  novembre  -  13  dicembre
2019, n. 270 (in G.U.  1ª  s.s.  18/12/2019,  n.  51)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13,  comma  3-quater,  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), nella parte  in  cui  non  prevede
che, nei casi di decreto di citazione diretta  a  giudizio  ai  sensi
dell'art. 550 del  codice  di  procedura  penale,  il  giudice  possa
rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione  dell'imputato  straniero
e' stata eseguita prima che sia stato  emesso  il  provvedimento  che
dispone  il  giudizio  e  che  ricorrono  tutte  le  condizioni   per
pronunciare sentenza di non luogo a procedere". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  L'aggiornamento in calce,  precedentemente  disposto  dall'art.  9,
comma 1, lettera b) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e' stato  eliminato;
la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del  D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n.  27,  la  quale  ne  ha
contestualmente fatti salvi gli effetti. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 10 agosto 2023, n. 103 ha disposto (con l'art. 18,  comma  6)  che
"Le disposizioni di cui al presente  articolo,  fatta  eccezione  per
quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis,  c)
e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in
esercizio  dei  relativi  sistemi  informativi  per   le   frontiere,
l'immigrazione  e  la  sicurezza,  comunicata   ufficialmente   dalla
Commissione europea".