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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  16-2-2010
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Art. 6

Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca
1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.
2.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213))
. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.
5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.