DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-1998
                               Art. 2.
          Istituzione del corso di laurea in scienze motorie
  1.  La ricerca  scientifica e  gli studi  di livello  superiore nel
campo delle scienze motorie si svolgono nelle universita'.
  2.  Il   corso  di  laurea   in  scienze  motorie   e'  finalizzato
all'acquisizione  di  adeguate  conoscenze   di  metodi  e  contenuti
culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
  a) didatticoeducativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di
ogni ordine e grado;
  b)   della   prevenzione   e  dell'educazione   motoria   adattata,
finalizzata a soggetti di diversa eta' e a soggetti disabili;
  c)  tecnicosportiva,  finalizzata  alla  formazione  nelle  diverse
discipline;
  d)  manageriale,  finalizzata  all'organizzazione e  alla  gestione
delle attivita' e delle strutture sportive.
  3. Con  riferimento alle predette  aree i regolamenti  didattici di
ateneo di cui  all'articolo 11 della legge 19 novembre  1990, n. 341,
definiscono il relativo ordinamento. In  sede di prima applicazione i
settori scientificodisciplinari  caratterizzanti sono  indicati nella
tabella allegata.
  4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero
programmato, in relazione all'effettiva disponibilita' di strutture e
attrezzature  didattiche, scientifiche  e  sportive  idonee e  previo
accertamento dell'idoneita'  fisica per  le attivita'  disciplinari a
prevalente contenuto tecnicosportivo.
  5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli
studi del corso  di laurea, per la definizione  degli ordinamenti dei
corsi    di   diploma    e    per    l'aggiornamento   dei    settori
scientificodisciplinari,   si  applicano   le  disposizioni   di  cui
all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127.
  6. Il corso di  laurea e i corsi di diploma  sono di norma attivati
nell'ambito  di una  specifica  facolta' di  scienze  motorie con  il
concorso di altre facolta' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di
corso  di laurea  o  di  diploma in  scienze  motorie nell'ambito  di
facolta' diversa  e' comunque  garantita la  specifica finalizzazione
dei     corsi,    assicurando     la     rilevanza    dei     settori
scientifico-disciplinari di cui  alla lettera  B) dell'allegato.  Per
attivare la facolta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2,  comma 6,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica del  27
gennaio  1998,  n.  25.  Le  relative  modalita'  organizzative  sono
definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
  7.  Il   diploma  di   laurea  in   scienze  motorie   non  abilita
all'esercizio delle  attivita' professionali sanitarie  di competenza
dei laureati  in medicina e chirurgia  e di quelle di  cui ai profili
professionali  disciplinati ai  sensi dell'articolo  6, comma  3, del
decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.  502,   e  successive
modificazioni e integrazioni.
           Note all'art. 2:
            -  L'art.  11  della  legge  19  novembre  1990,  n. 341,
          prevede:
            "Art. 11 (Autonomia didattica). -  1. L'ordinamento degli
          studi  dei corsi  di  cui  all'art.  1,  nonche' dei  corsi
          e  delle  attivita' formative di  cui all'art. 6,  comma 2,
          e' disciplinato,  per ciascun ateneo,  da un    regolamento
          degli    ordinamenti  didattici,   denominato ''regolamento
          didattico di ateneo''. Il  regolamento  e'  deliberato  dal
          senato      accademico,  su    proposta    delle  strutture
          didattiche, ed  e' inviato al  Ministero dell'universita' e
          della      ricerca   scientifica   e   tecnologica      per
          l'approvazione.    Il  Ministro,    sentito  il   Consiglio
          universitario  nazionale, approva   il   regolamento  entro
          centottanta  giorni dal ricevimento, decorsi i quali  senza
          che il Ministro si  sia  pronunciato  il    regolamento  si
          intende  approvato. Il   regolamento e' emanato con decreto
          del rettore.
            2. I consigli delle   strutture  didattiche  determinano,
          con  apposito  regolamento,  in  conformita' al regolamento
          didattico di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,   l'articolazione   dei   corsi   di  diploma
          universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione  e
          di dottorato di  ricerca, i  piani di  studio con  relativi
          insegnamenti   fondamentali      obbligatori,  i     moduli
          didattici,   la tipologia   delle forme  didattiche,    ivi
          comprese quelle dell'insegnamento  a distanza, le  forme di
          tutorato,  le    prove di   valutazione della  preparazione
          degli   studenti   e la   composizione    delle    relative
          commissioni,    le modalita'  degli  obblighi di  frequenza
          anche   in riferimento    alla  condizione  degli  studenti
          lavoratori,    i limiti delle possibilita' di iscrizione ai
          fuori corso, fatta   salva la  posizione    dello  studente
          lavoratore,    gli  insegnamenti    utilizzabili  per    il
          conseguimento   di diplomi,   nonche' la    propedeuticita'
          degli    insegnamenti stessi,  le attivita' di laboratorio,
          pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un  sistema  di
          crediti didattici  finalizzati al  riconoscimento dei corsi
          seguiti     con     esito    positivo,    ferma    restando
          l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma  2,
          lettera d).
            3.  Nell'ambito  del  piano di sviluppo dell'universita',
          tenuto anche conto   delle   proposte   delle  universita',
          deliberate    dagli    organi competenti,   puo'     essere
          previsto   il  sostegno    finanziario  ad iniziative    di
          istruzione    universitaria  a   distanza   attuate   dalle
          universita' anche in  forma consortile con il concorso   di
          altri  enti  pubblici e   privati, nonche' a  programmi e a
          strutture   nazionali di  ricerca  relativi    al  medesimo
          settore.  Tali    strutture  possono  essere costituite con
          decreto del   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica di concerto con il Ministro del
          tesoro".
            -   Il   comma   6   dell'art.   2   del   decreto    del
          Presidente    della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25
          (Regolamento recante disciplina dei procedimenti   relativi
          allo    sviluppo   ed   alla   programmazione   del sistema
          universitario,    nonche'   ai   comitati    regionali   di
          coordinamento, a norma dell'art. 20, comma  8, lettere a) e
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevede:
            "6.  Nel    caso di istituzione di  nuove facolta', nella
          stessa   o in altra  sede  di  universita'  esistenti,  non
          finalizzate  all'obiettivo  di cui   al   comma 5,  lettera
          a),  i  predetti atenei  disciplinano  la procedura per  la
          costituzione dei  relativi organi accademici  e per l'avvio
          delle attivita'".
            -  Il testo   del comma   3 dell'art.   6  del    decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,   n.  502  (Riordino  della
          disciplina    in    materia  sanitaria, a norma dell'art. 1
          della  legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
            "3. A norma  dell'art. 1, lettera o),  della  legge    23
          ottobre  1992, n.   421,   la   formazione   del  personale
          sanitario       infermieristico,   tecnico       e    della
          riabilitazione  avviene  in sede  ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni   private    accreditate.  I    requisiti    di
          idoneita' e   l'accreditamento delle      strutture    sono
          disciplinati      con        decreto     del       Ministro
          dell'universita'   e      della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  d'intesa  con il   Ministro della sanita'.  Il
          Ministro della  sanita' individua con  proprio  decreto  le
          figure  professionali da formare ed i relativi profili.  Il
          relativo    ordinamento   didattico e'  definito, ai  sensi
          dell'art. 9  della legge 19  novembre 1990,   n.  341,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'    e della ricerca
          scientifica   e tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni  e le
          universita'    attivano appositi protocolli   di intesa per
          l'espletamento   dei corsi   di   cui   all'art.   2  della
          legge    19 novembre   1990, n.   341.  La titolarita'  dei
          corsi  di     insegnamento   previsti      dall'ordinamento
          didattico    universitario  e'    affidata    di  norma   a
          personale    del    ruolo  sanitario     dipendente   dalle
          strutture  presso    le quali   si svolge   la   formazione
          stessa,  in possesso  dei requisiti previsti.   I  rapporti
          in  attuazione  delle    predette intese sono regolati  con
          appositi    accordi  tra    le  universita',    le  aziende
          ospedaliere,  le   unita' sanitarie locali, le  istituzioni
          pubbliche e  private  accreditate    e  gli    istituti  di
          ricovero    e  cura   a carattere scientifico.   I  diplomi
          conseguiti  sono  rilasciati  a   firma   del  responsabile
          del  corso    e del   rettore dell'universita'  competente.
          L'esame finale,  che consiste in  una prova  scritta ed  in
          una  prova pratica,   abilita all'esercizio  professionale.
          Nelle  commissioni di esame  e'  assicurata   la   presenza
          di    rappresentanti    dei    collegi  professionali,  ove
          costituiti.  I  corsi  di  studio  relativi   alle   figure
          professionali  individuate  ai sensi del presente  articolo
          e previsti dal precedente  ordinamento che non  siano stati
          riordinati  ai sensi del  citato  art. 9  della  legge   19
          novembre    1990, n.  341,  sono soppressi entro due anni a
          decorrere dal 1  gennaio  1994,  garantendo,  comunque,  il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro il predetto   termine al primo  anno  di  corso.    A
          decorrere  dalla  data di   entrata in vigore  del presente
          decreto,  per     l'accesso  alle  scuole   ed   ai   corsi
          disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e' in ogni caso
          richiesto   il   possesso   di un   diploma    di    scuola
          secondaria   superiore   di   secondo  grado  di     durata
          quinquennale. Alle scuole ed ai corsi   disciplinati    dal
          precedente    ordinamento    e    per il   predetto periodo
          temporale  possono  accedere  gli  aspiranti  che   abbiano
          superato  il  primo biennio  di scuola secondaria superiore
          per i   posti che  non  dovessero    essere  coperti    dai
          soggetti    in possesso   del diploma  di scuola secondaria
          superiore di secondo grado".
            - Il  testo dei commi  95 e 99 dell'art.  17 della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
            "95.  L'ordinamento  degli  studi    dei corsi di diploma
          universitario, di laurea e di specia  lizzazione  di    cui
          agli  articoli  2,  3  e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
          341,  e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
          all'art. 11, commi  1  e  2,    della  predetta  legge,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente    in materia,   sentiti il
          Consiglio  universitario  nazionale  e     le   commissioni
          parlamentari    competenti,  con  uno    o piu' decreti del
          Ministro dell'universita' e della   ricerca  scientifica  e
          tecnologica,     di    concerto     con    altri   Ministri
          interessati, limitatamente  ai    criteri  relativi    agli
          ordinamenti  per i  quali il medesimo concerto  e' previsto
          alla    data  di  entrata in   vigore della presente legge,
          ovvero da   disposizioni dei   commi da   96  a    119  del
          presente  articolo.   I decreti  di cui  al presente  comma
          determinano altresi':
            a) la durata,   il numero  minimo  di  annualita'  e    i
          contenuti minimi qualificanti  per  ciascun  corso  di  cui
          al     presente     comma,    con  riferimento  ai  settori
          scientificodisciplinari;
            b)  modalita' e  strumenti  per l'orientamento   e    per
          favorire    la mobilita' degli   studenti, nonche'  la piu'
          ampia  informazione sugli ordinamenti  degli studi,   anche
          attraverso      l'utilizzo  di    strumenti  informatici  e
          telematici;
            c) modalita'   di attivazione da   parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche in deroga alle disposizioni  di cui  al
          capo  II del   titolo   III   del decreto   del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
            "99.   Dalla data  di entrata  in  vigore della  presente
          legge,   si provvede,   con  uno    o  piu'    decreti  del
          Ministro  dell'universita'   e della ricerca  scientifica e
          tecnologica,  su  proposta    del  Consiglio  universitario
          nazionale,    secondo  criteri di affinita'   scientifica e
          didattica, all'accorpamento e al  successivo  aggiornamento
          dei settori scientificodisciplinari, nell'ambito  dei quali
          sono    raggruppati gli insegnamenti,  anche  al  fine   di
          stabilire    la    pertinenza    della  titolarita'      ai
          medesimi      settori,     nonche'     i     raggruppamenti
          concorsuali".