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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal:  20-6-1998

Art. 10

Rafforzamento strutturale delle imprese
1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti territoriali", e) "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992;
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f), nonché paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalità di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalità per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) della citata legge n. 662/1996 è il seguente:
" d) ''Patto territorialè', come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) ''Contratto di programmà', come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) ''Contratto di areà', come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche l ocali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
- La direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992, relativa alle norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme in materia di sicurezza sul lavoro, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, del 12 novembre 1994, n. 265.
- Il testo dell'art. 12, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 950/97 è il seguente:
"2 (Aiuti generalmente autorizzati). - Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per:
a) l'acquisto di terreni;
b) crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola;
c) l'acquisto di riproduttori maschi;
d) le garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;
e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;
f) il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, semprechè detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;
g) nelle aziende agricole, le attività che non riguardano le attività colturali o zootecniche.
Si applicano a tali aiuti gli articoli 92, 93 e 94 del trattato".
- Il testo dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, semprechè tali misure non rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli obiettivi del presente regolamento, nonché agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento".