DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. 124

Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
                          Procedure e tempi

  1.  Con  uno  o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a
norma  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  definite  le  modalita'  di  accertamento  e  di verifica della
situazione  economica  del  nucleo  familiare  e  delle condizioni di
malattia  che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla
partecipazione  in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare
le   procedure   di  prescrizione  e  di  pagamento  della  quota  di
partecipazione,  anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica.  I  regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento
dei  controlli  sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei
dati  personali  comunque  effettuato  in  applicazione  del presente
decreto,  con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione
dei   dati,   ai  soggetti  che  possono  accedervi  e  al  tempo  di
conservazione  dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della
legge  31  dicembre  1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n.
676,  nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in
attuazione  di  quest'ultima.  Entro  il 31 ottobre 1998, il Ministro
della  sanita',  d'intesa  con  la Conferenza unificata, individua le
regioni  nelle  quali  avviare,  a  partire  dal  1 novembre 1998, la
sperimentazione  del  nuovo  sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni  e  delle  esenzioni,  con riferimento sia alle procedure
amministrative  sia  all'impatto  economico. Sulla base dei risultati
della    sperimentazione   potranno   essere   emanate   disposizioni
integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
  2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro
il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:
a) le  procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unita'
   sanitarie  locali,  del diritto all'esenzione dalla partecipazione
   al  costo  delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e
   5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo
   4;
b) le  procedure  per  il  rilascio,  da  parte  delle aziende unita'
   sanitarie    locali,   del   documento   attestante   il   diritto
   all'esenzione  o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo
   a  tal  fine  anche  l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo
   della  carta sanitaria elettronica, di cui la lettera i) del comma
   50 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) le  modalita'  con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni
   riconosciute,  anche  ricorrendo ad appositi uffici consorziati di
   piu'  aziende  unita'  sanitarie  locali  o di altri enti eroganti
   prestazioni  sociali  agevolate,  in ordine alla veridicita' della
   situazione  familiare  dichiarata,  nonche'  confrontando  i  dati
   reddituali  e  patrimoniali  dichiarati con quelli in possesso del
   sistema  informativo  del Ministero delle finanze, sulla scorta di
   convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
d) le  procedure  per  il  pagamento delle quote di partecipazione da
   parte  degli  assistiti  a  fronte delle prestazioni fruite, anche
   mediante  l'avvio  di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi
   incluso  l'utilizzo  a  tal  fine  della  citata  carta  sanitaria
   elettronica;
e) le  modalita'  di controllo sul comportamento dei singoli soggetti
   erogatori   relativamente   alla   riscossione   delle   quote  di
   partecipazione  al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla
   relativa  rendicontazione  nei  confronti  della  propria  azienda
   unita' sanitaria locale;
f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi
   regimi  di  erogazione,  ivi  compresi  i ricoveri brevi in regime
   ordinario.
  3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto  delle  disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
di  quelle  contenute  nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
anche  al  fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
  4.  La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel
rispetto  delle  garanzie previste dai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 84, comma 2,
lettera  d))  che  "In  vista  della  progressiva  eliminazione della
partecipazione  degli  assistiti al costo delle prestazioni sanitarie
erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia" del
presente dell'articolo 6.