DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 6-5-1998
                              Art. 57.
            Pianificazione territoriale di coordinamento
                     e pianificazioni di settore
  1.   La   regione,  con  legge  regionale,  prevede  che  il  piano
territoriale  di  coordinamento  provinciale  di  cui all'articolo 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei
piani  di  tutela  nei  settori  della protezione della natura, della
tutela  dell'ambiente,  delle  acque e della difesa del suolo e della
tutela  delle  bellezze  naturali,  sempreche'  la  definizione delle
relative  disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia
e le amministrazioni, anche statali, competenti.
  2.  In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di
settore  conservano  il  valore e gli effetti ad essi assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
  3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,
del presente decreto legislativo.