DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 15-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  sono  conservate  allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione  e  la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica  energetica  nazionale,  nonche'  l'adozione  degli  atti di
indirizzo   e   coordinamento   per   una  articolata  programmazione
energetica a livello regionale.
  2.  Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
  a) la ricerca scientifica in campo energetico;
  b)  le  determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo
stoccaggio  di  energia  ((limitatamente allo stoccaggio di metano in
giacimento.)); ((6))
  c)  la  determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione
e distribuzione dell'energia;
  d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  e)  la  vigilanza  sull'Ente  nazionale  per  le  nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
  f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  g)  la  costruzione  e  l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti
per  il  trasporto  con  tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme  tecniche  relative  alla  realizzazione  di  elettrodotti,  il
rilascio   delle   concessioni   per   l'esercizio   delle  attivita'
elettriche,  di  competenza  statale,  le  altre  reti  di  interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti;
  h)  la  fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui
al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di
risparmio  energetico,  nonche' le competenze di cui all'articolo 18,
comma  1,  lettere  n)  e o), in caso di agevolazioni per le medesime
finalita';
  i)  salvo  quanto  previsto  nel  capo  IV del presente titolo, gli
impianti  nucleari,  le  sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi,  le  materie fissili o radioattive, compreso il relativo
trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi
della normativa vigente;
  ((l)  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  ivi
comprese  le  funzioni  di  polizia  minerariain  mare;  le  funzioni
amministrative  relative  a  prospezione,  ricerca  e coltivazione di
idrocarburi  in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria,
sono  svolte  dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo
modalita'  procedimentali  da emanare entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo;))
  m)  l'imposizione  delle  scorte  petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
  n)   l'attuazione   sino  al  suo  esaurimento,  del  programma  di
metanizzazione  del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
  o)  la  determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
  p)  la  rilevazione,  l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei
dati   statistici,   anche   ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi
comunitari,  finalizzati  alle  funzioni  inerenti  la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
  3.  In  sede  di  recepimento  della direttiva 96/1992/CE, lo Stato
definisce   obiettivi   generali   e   vincoli   specifici   per   la
pianificazione  regionale  e  di  bacino  idrografico  in  materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando
altresi'  le  concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per
uso   idroelettrico.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  norme  di
recepimento  della  direttiva  96/1992/CE  le  concessioni  di grandi
derivazioni   per  uso  idroelettrico  sono  rilasciate  dallo  Stato
d'intesa  con  la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro
sessanta  giorni  dalla  proposta,  il  Ministro  dell'industria, del
commercio    e    dell'artigianato   decide,   in   via   definitiva,
motivatamente.
  4.   Le  determinazioni  di  cui  alla  lettera  h)  del  comma  2,
l'articolazione  territoriale  dei programmi di ricerca, le procedure
per   il   coordinamento   finanziario  degli  interventi  regionali,
nazionali  e  dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza
unificata.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Successivamente  la  Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno
2001,  n.  206  (in  G.U.  1a  s.s. 04/07/2001, n. 26), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 443 (che ha modificato la
lettera b), comma 2 del presente articolo).