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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2002)
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Testo in vigore dal:  27-2-2002
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Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attività di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;
b) "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;
c) "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974.
(2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
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AGGIORNAMENTO (3)

- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 è stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.