DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                             (Sanzioni). 
 
  1. Il  soggetto  passivo  che  sottrae,  in  qualsiasi  modo,  base
imponibile  all'imposta  unica  dei  concorsi  pronostici   o   delle
scommesse e' punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per
cento della maggiore imposta e, se la base  imponibile  sottratta  e'
superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da  uno
a sei mesi. 
  2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti  previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in  parte,  ovvero  ritarda  il
pagamento  dell'imposta   dovuta   e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento  degli  importi  non  pagati  nel
termine prescritto. ((8)) 
  3.  Chi  non  presenta  o  presenta  con  indicazioni  inesatte  la
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  e'  soggetto   alla
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000. 
  4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta  unica
e' comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari  alla
vincita  conseguente  alla  giocata  simulata,  oltre  alla  chiusura
dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta  la
chiusura  dell'esercizio  da  sei  mesi  a  un  anno.  Qualora,  dopo
l'applicazione della sanzione prevista nel  periodo  precedente,  sia
accertata  un'ulteriore  violazione,  e'  disposta  la  revoca  della
concessione. 
  5. Nell'esercizio delle  attribuzioni  e  dei  poteri  riconosciuti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  l'adempimento
dei propri compiti, si applicano,  con  riferimento  alle  violazioni
commesse, gli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni. 
  6. Salvo quanto previsto dal comma  7  del  presente  articolo,  si
applicano le  disposizioni  in  materia  di  sanzioni  amministrative
tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo  7  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
Tuttavia, ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  12  del  citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive  modificazioni,  le
sanzioni previste dal presente articolo  si  applicano  separatamente
rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello  stesso
articolo 12. 
  7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici  e  di  scommesse,
previste  dal  presente  articolo,  sono   ridotte,   sempreche´   la
violazione non sia stata gia'  oggetto  di  comunicazione  di  omesso
versamento e che, comunque, non siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di contestazione dei quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati  abbiano  avuto  formale
conoscenza: 
    a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento  del
tributo, se esso e' eseguito nel termine di trenta giorni dalla  data
dell'omissione o dell'errore; 
    b)  a  un  decimo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione   delle
violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o  sul  pagamento
del tributo, avviene entro un anno dalla violazione. 
  8. Il pagamento della sanzione ridotta  di  cui  al  comma  7  deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione  del  pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´  al  pagamento
degli interessi moratori calcolati al tasso  legale  con  maturazione
giorno per giorno. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  24,  comma  5)  che
"L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in  parte,  se  il
concessionario provvede a pagare le somme dovute,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, concernente le modalita' di versamento  mediante  delega,  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma
2   ovvero   della    comunicazione    definitiva    contenente    la
rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
seguito dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso  concessionario.  In
questi  casi,  l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione".