DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis 
Stranieri  in  possesso  di  un  ((permesso  di  soggiorno   UE   per
  soggiornanti di lungo periodo)) rilasciato da altro Stato membro 
 
  1. Lo straniero, titolare di un  ((permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo))  rilasciato  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea  e  in  corso  di  validita',  puo'  chiedere  di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore  a  tre
mesi, al fine di: 
   a) esercitare un'attivita' economica  in  qualita'  di  lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22  e
26. Le certificazioni di cui all'articolo 26  sono  rilasciate  dallo
Sportello unico per l'immigrazione; 
   b) frequentare corsi di studio o di formazione  professionale,  ai
sensi della vigente normativa; 
   c) soggiornare per altro  scopo  lecito  previa  dimostrazione  di
essere in possesso  di  mezzi  di  sussistenza  non  occasionali,  di
importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla  legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  e  di  una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. 
  2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato  un  permesso  di
soggiorno secondo le modalita' previste dal presente  testo  unico  e
dal regolamento di attuazione. 
  3.  Ai  familiari  dello  straniero  titolare  del  ((permesso   di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e in possesso di  un
valido  titolo  di  soggiorno  rilasciato  dallo  Stato   membro   di
provenienza, e' rilasciato un permesso di  soggiorno  per  motivi  di
famiglia,  ai  sensi  dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa
dimostrazione  di  aver  risieduto  in  qualita'  di  familiari   del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e  di  essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo  straniero  di  cui  ai
commi 1 e 3 si applica l'articolo 5,  comma  7,  con  esclusione  del
quarto periodo. 
  5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3  e'  consentito  l'ingresso
nel territorio nazionale in esenzione di visto  e  si  prescinde  dal
requisito dell'effettiva residenza all'estero  per  la  procedura  di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22. 
  6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'  rifiutato  e,
se rilasciato, e' revocato, agli stranieri  pericolosi  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza  dello  straniero  ad  una  delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
327, o nell'articolo 1 della legge  31  maggio  1965,  n.  575,  come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre  1982,  n.  646,
ovvero di eventuali condanne,  anche  non  definitive,  per  i  reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura  penale,  nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del  medesimo
codice. Nell'adottare  il  provvedimento  si  tiene  conto  dell'eta'
dell'interessato,  della  durata   del   soggiorno   sul   territorio
nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per  l'interessato  e  i
suoi familiari, dell'esistenza di  legami  familiari  e  sociali  nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il  Paese  di
origine. 
  7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'  adottato  il
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso  lo  Stato  membro
dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di  soggiorno.  Nel
caso sussistano i presupposti per  l'adozione  del  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma  1,  e  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  l'espulsione  e'
adottata sentito lo Stato membro che ha  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno e  l'allontanamento  e'  effettuato  fuori  dal  territorio
dell'Unione europea. ((Nei confronti dello straniero il cui  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  rilasciato  da  un
altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa
alla  titolarita'  di  protezione   internazionale,   come   definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251,  e  dei  suoi  familiari  l'allontanamento  e'
effettuato verso lo Stato membro che ha  riconosciuto  la  protezione
internazionale,  previa  conferma  da  parte  di  tale  Stato   della
attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,
l'allontanamento  puo'  essere  effettuato   fuori   dal   territorio
dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha  riconosciuto  la
protezione internazionale, fermo restando il rispetto  del  principio
di cui all'articolo 19, comma 1.)) 
  8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 9, e'  rilasciato,  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta, un ((permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo)). Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente ((permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
di lungo periodo)) . ((Se il precedente permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di  lungo  periodo  rilasciato  da  altro  Stato  membro
riporta, nella rubrica 'annotazioni', la  titolarita'  di  protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  rilasciato  ai  sensi
del presente comma riporta la  medesima  annotazione  precedentemente
inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo  di  confermare  se  lo  straniero  benefici   ancora   della
protezione  internazionale  ovvero  se  tale  protezione  sia   stata
revocata con decisione definitiva. Se,  successivamente  al  rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di  lungo  periodo,  e'
trasferita   all'Italia   la   responsabilita'    della    protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e  nazionali  che  ne
disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro
tre mesi in conformita' a tale trasferimento.)) 
  ((8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito
allo status di  protezione  internazionale  riconosciuta  dall'Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. 
  8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della  protezione
internazionale   ovvero   dal    trasferimento    all'Italia    della
responsabilita' della  protezione  internazionale  di  uno  straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  si
provvede a richiedere a tale Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di lungo periodo.))