DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
     Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
 
  1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un  permesso
di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di
un reddito non inferiore all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,
nel  caso  di  richiesta  relativa  ai  familiari,  di   un   reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,  comma  3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei  parametri  minimi
previsti  dalla  legge  regionale  per  gli   alloggi   di   edilizia
residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di
idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita'  sanitaria
locale competente  per  territorio,  puo'  chiedere  al  questore  il
rilascio del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29,  comma  1.
(24) (29) 
  1-bis. Il permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  l,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
"annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da
[nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo  periodo  allo
straniero titolare di protezione internazionale,  la  responsabilita'
della protezione internazionale, secondo le  norme  internazionali  e
nazionali che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro,
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo,  su
richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione  internazionale
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,
entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento.  Se,
successivamente  al  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE   per
soggiornante di lungo periodo, un altro  Stato  membro  riconosce  al
soggiornante la protezione  internazionale  prima  del  rilascio,  da
parte di  tale  Stato  membro,  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro
tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'  apposta  la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato
membro] il [data]". 
  1-ter. Ai fini del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta
allo straniero titolare  di  protezione  internazionale  ed  ai  suoi
familiari la documentazione relativa all'idoneita'  dell'alloggio  di
cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo  di
residenza ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  c),  del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari  di  protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di  vulnerabilita'  di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio  2005,
n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo  gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da  parte  di  enti  pubblici  o
privati riconosciuti, concorre  figurativamente  alla  determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici  per  cento  del
relativo importo. 
  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo
((attesta il riconoscimento permanente  del  relativo  status,  fatto
salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis)).((Il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci  anni  e,  previa
presentazione della relativa domanda corredata di  nuove  fotografie,
e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta'
inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni.  Il  permesso
di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  in  corso  di
validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445)). 
  2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo  periodo  e'  subordinato  al   superamento,   da   parte   del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana,  le  cui
modalita' di svolgimento sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.Nel caso di permesso di soggiorno CE
rilasciato per lo svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  presso  le
universita'  e  gli  enti  vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento  del  test  di
cui al primo periodo. 
  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non  si  applica  allo
straniero titolare di protezione internazionale. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  stranieri
che: 
   a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; 
   b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche
o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ovvero hanno chiesto il  permesso
di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su  tale
richiesta; 
   c)  hanno  chiesto  la  protezione  internazionale  come  definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251 e  sono  ancora  in  attesa  di  una  decisione
definitiva circa tale richiesta; 
   d) sono titolari di un  permesso  di  soggiorno  di  breve  durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; 
   e)godono di uno status giuridico  previsto  dalla  convenzione  di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche,  dalla  convenzione  di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975  sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con  organizzazioni
internazionali di carattere universale. 
  4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo
non puo' essere rilasciato agli  stranieri  pericolosi  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza  dello  straniero  ad  una  delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
327, o nell'articolo 1 della legge  31  maggio  1965,  n.  575,  come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre  1982,  n.  646,
ovvero di eventuali  condanne  anche  non  definitive,  per  i  reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura  penale,  nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del  medesimo
codice. Ai fini dell'adozione  di  un  provvedimento  di  diniego  di
rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  comma  il
questore  tiene  conto  altresi'  della  durata  del  soggiorno   nel
territorio  nazionale  e  dell'inserimento   sociale,   familiare   e
lavorativo dello straniero. 
  4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di  lungo  periodo  di  cui  al  comma  1-bis  e'
rifiutato ovvero revocato nei  casi  di  revoca  o  cessazione  dello
status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  previsti  dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del  medesimo
decreto legislativo, allo straniero  e'  rilasciato  un  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  aggiornato  con  la
cancellazione dell'annotazione  di  cui  al  comma  1-bis  ovvero  un
permesso di soggiorno ad  altro  titolo  in  presenza  dei  requisiti
previsti dal presente testo unico. 
  5. Ai fini del calcolo del periodo  di  cui  al  comma  1,  non  si
computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle  lettere
d) ed e) del comma 3. 
  5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma  1,  per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data  di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
  6.  Le  assenze  dello  straniero  dal  territorio  nazionale   non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e  sono  incluse
nel computo del medesimo periodo quando sono  inferiori  a  sei  mesi
consecutivi  e  non  superano   complessivamente   dieci   mesi   nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
  7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato: 
   a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
   b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
   c) quando mancano  o  vengano  a  mancare  le  condizioni  per  il
rilascio, di cui al comma 4; 
   d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi; 
   e) in caso di conferimento  di  permesso  di  soggiorno  di  lungo
periodo da parte di altro Stato membro  dell'Unione  europea,  previa
comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. 
  8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno
ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo,  con
le stesse modalita' di cui al presente  articolo.  In  tal  caso,  il
periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni. 
  9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui  confronti  non  debba
essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso  di  soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico. 
  10. Nei confronti del titolare del permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta: 
   a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; 
   b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 155; 
   c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie  indicate
all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ovvero
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  sempre  che  sia
stata applicata, anche in via cautelare,  una  delle  misure  di  cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
  10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero  ammesso  alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
  11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10, si tiene  conto  anche  dell'eta'  dell'interessato,  della
durata del soggiorno  sul  territorio  nazionale,  delle  conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,  dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine. 
  11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo riporta  l'annotazione  relativa
alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi  familiari,
l'allontanamento  e'  effettuato  verso  lo  Stato  membro   che   ha
riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma  da  parte
di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i
presupposti  di  cui  all'articolo  20  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato  fuori
dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato  membro  che  ha
riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto
del principio di cui all'articolo 19, comma 1. 
  12.  Oltre  a  quanto  previsto  per  lo   straniero   regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo puo': 
   a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto  e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 6; 
   b) svolgere nel territorio dello Stato ogni  attivita'  lavorativa
subordinata o  autonoma  salvo  quelle  che  la  legge  espressamente
riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per  lo  svolgimento  di
attivita' di lavoro subordinato  non  e'  richiesta  la  stipula  del
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis; 
   c)  usufruire  delle  prestazioni  di   assistenza   sociale,   di
previdenza sociale, di  quelle  relative  ad  erogazioni  in  materia
sanitaria, scolastica e sociale, di  quelle  relative  all'accesso  a
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso  l'accesso  alla
procedura per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica, salvo che  sia  diversamente  disposto  e  sempre  che  sia
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio
nazionale; 
   d) partecipare alla vita pubblica  locale,  con  le  forme  e  nei
limiti previsti dalla vigente normativa. 
  13. E' autorizzata la riammissione sul territorio  nazionale  dello
straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea  titolare
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato. 
  13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul  territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo titolare di  protezione  internazionale
allontanato da altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  dei  suoi
familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del  medesimo  permesso
e' riportato che la protezione internazionale e'  stata  riconosciuta
dall'Italia. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente  se  lo  straniero  beneficia  ancora  della   protezione
riconosciuta dall'Italia. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in
G.U.  1a  s.s.  6/8/2008,  n.  33)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  1,  nella  parte  in  cui   esclude   che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art.  1  della  legge  11
febbraio  1980,  n.  18,  possa  essere  attribuita  agli   stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in  possesso  dei
requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed  ora
previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio  2007,  n.  3
(Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo)  per  il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in
G.U.  1a  s.s.  28/1/2009,  n.  4)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 9, "nella  parte  in
cui esclude che la pensione di inabilita', di cui all'art.  12  della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi  civili),
possa  essere  attribuita  agli  stranieri  extracomunitari  soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito  gia'
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto  del
D.Lgs.  n.  3  del  2007,  per  il  permesso  di  soggiorno  CE   per
soggiornanti di lungo periodo".