DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
           Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

  1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede
allo  stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani,   posti  nel  territorio  dello  Stato,  e'  tenuto  a  darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
  2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
  2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro.