DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 12-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46
           (Commissione per le politiche di integrazione)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
  2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai  fini  dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale
sullo  stato  di  attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche  nonche'  di  fornire  risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti  le  politiche  per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
  3.  La  Commissione  e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per   gli   affari   sociali   ((e   del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita'))  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e dei
Ministeri   degli   affari   esteri,   dell'interno,  ((di  grazia  e
giustizia,))del  lavoro  e  della  previdenza sociale, della sanita',
della  pubblica  istruzione,  nonche'  da  un numero massimo di dieci
esperti,  con  qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica  ed  economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione
e'  scelto  tra  i  professori  universitari  di  ruolo esperti nelle
materie  suddette  ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso
la  Presidenza  del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare  alle  sedute  della  commissione  i rappresentanti della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
  4.   Con   il   decreto   di   cui  al  comma  3  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  nonche'  i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della  commissione  e  ad  esperti  dei  quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
  5.  Entro  i  limiti  dello  stanziamento  annuale  previsto per il
funzionamento  della  commissione dal decreto di cui all'articolo 45,
comma  1,  la  Commissione  puo'  affidare l'effettuazione di studi e
ricerche  ad  istituzioni  pubbliche  e private, a gruppi o a singoli
ricercatori  mediante  convenzioni  deliberate  dalla  commissione  e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni  o  materiale  necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
  6.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
avvalersi  della  collaborazione  di  tutte  le amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.