DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
                  (Misure di integrazione sociale) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; 
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2) 
 
  1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito  delle
proprie competenze, anche in collaborazione con  le  associazioni  di
stranieri e  con  le  organizzazioni  stabilmente  operanti  in  loro
favore, nonche'  in  collaborazione  con  le  autorita'  o  con  enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: 
   a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri  regolarmente
soggiornanti in Italia, anche  al  fine  di  effettuare  corsi  della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e  dalle  istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
   b)  la  diffusione  di  ogni  informazione   utile   al   positivo
inserimento degli stranieri nella societa'  italiana  in  particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le  diverse  opportunita'
di integrazione e crescita  personale  e  comunitaria  offerte  dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dall'associazionismo,   nonche'   alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine; 
   c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni  culturali,
ricreative,  sociali,  economiche   e   religiose   degli   stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle  discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la  raccolta  presso  le
biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di  libri,  periodici  e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale  dei  Paesi  di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; 
   d) la realizzazione di convenzioni con  associazioni  regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma  2  per  l'impiego  all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di  soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore  a  due  anni,  in
qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i  rapporti
tra le  singole  amministrazioni  e  gli  stranieri  appartenenti  ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; 
   e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri  di
convivenza  in  una  societa'  multiculturale  e  di  prevenzione  di
comportamenti discriminatori, xenofobi  o  razzisti,  destinati  agli
operatori degli organi e uffici pubblici e  degli  enti  privati  che
hanno rapporti abituali con stranieri  o  che  esercitano  competenze
rilevanti in materia di immigrazione. 
  2. Per  i  fini  indicati  nel  comma  1  e'  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri  e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione. 
  3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali,  allo  scopo  di  individuare,  con  la  partecipazione   dei
cittadini  stranieri,  le  iniziative  idonee  alla  rimozione  degli
ostacoli che impediscono l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei
doveri dello straniero, e' istituito presso  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di  coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito  delle
proprie attribuzioni,  svolge  compiti  di  studio  e  promozione  di
attivita' volte a favorire la  partecipazione  degli  stranieri  alla
vita pubblica e la circolazione delle informazioni  sull'applicazione
del presente testo unico. 
  4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e  delle
associazioni  nazionali   maggiormente   attivi   nell'assistenza   e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma  1,  e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6, nonche' dell'esame delle problematiche  relative  alla  condizione
degli stranieri immigrati, e'  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i  problemi  degli  stranieri
immigrati e  delle  loro  famiglie,  presieduta  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o  da  un  Ministro  da  lui  delegato.  Della
Consulta sono chiamati a far parte, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri: 
   a)  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti   presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle  associazioni
che svolgono  attivita'  particolarmente  significative  nel  settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; 
   b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati  dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in  numero  non
inferiore a sei; 
   c)  rappresentanti  designati   dalle   confederazioni   sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro; 
   d)  rappresentanti  designati   dalle   organizzazioni   sindacali
nazionali dei datori di lavoro  dei  diversi  settori  economici,  in
numero non inferiore a tre; 
   e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro
e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,  dell'interno,
di grazia e giustizia, degli  affari  esteri,  delle  finanze  e  dai
Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; 
   f)  otto  rappresentanti  delle  autonomie  locali,  di  cui   due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione  delle  province  italiane  (UPI)  e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281;. 
   g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro (CNEL). 
   g-bis)  esperti  dei  problemi  dell'immigrazione  in  numero  non
superiore a dieci. 
  5.  Per  ogni  membro  effettivo  della  Consulta  e'  nominato  un
supplente. 
  6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in  analogia
con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),  c),  d)  e  g),  con
competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione  e  dalle
leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi  dei  lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie. 
  7.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'   di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4  e  dei
consigli territoriali. 
  8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di cui  al  presente  articolo  e  dei  supplenti  e'  gratuita,  con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio  per  coloro
che  non  siano  dipendenti  della  pubblica  amministrazione  e  non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. 
                                                               ((64)) 
 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 7 aprile 2017, n. 47, ha disposto (con l'art.  19,  comma  1)
che "Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del
testo unico, e  successive  modificazioni,  possono  intervenire  nei
giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati  e  ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per  l'annullamento  di  atti
illegittimi".