DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                 Ingresso nel territorio dello Stato 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) 
 
  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  e'  consentito,  nel
rispetto delle condizioni  previste  dal  codice  frontiere  Schengen
istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  allo  straniero  in  possesso   del
passaporto o di un documento di  viaggio  equipollente  in  corso  di
validita', nonche' del  visto  d'ingresso  o  dell'autorizzazione  ai
viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del  regolamento
(UE) 2018/1240 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  ((del  12
settembre 2018)), o  di  un  permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio,  del  13  giugno  2002,
anch'essi in corso di validita'. ((91)) 
  1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i  casi  di  forza
maggiore  e  i  casi  di  eccezione  previsti  dal  regolamento  (UE)
2016/399, soltanto attraverso i valichi  di  frontiera  appositamente
istituiti. 
  1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini  di
Paesi  terzi  nei  cui  confronti  si  applica  il  regolamento  (UE)
2017/2226 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre
2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche
di frontiera  previste  dal  codice  frontiere  Schengen  di  cui  al
regolamento (UE) 2016/399.  In  caso  di  rifiuto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.(91) 
  1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la  registrazione,  nel
sistema  di  ingressi/uscite  (entry-exit  system-EES)  di   cui   al
regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del  controllo
e  provvede,  in  caso  di  ingresso  sul  territorio  nazionale,  ad
informare il cittadino straniero della durata massima  del  soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere  resa
anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera.  Ai
cittadini di  Paesi  terzi  titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
rilasciato  dalle  Autorita'  italiane  in  corso  di  validita',  il
personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad  apporre  sul
passaporto un timbro recante l'indicazione della data di  ingresso  o
di uscita.(91) 
  1-quinquies.  ((Per  l'adempimento  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento
(UE) 2017/2226)), con  uno  o  piu'  decreti  adottati  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale e della giustizia, sono: 
    a)  determinate  le  autorita'  di  frontiera,   nonche'   quelle
competenti in materia di immigrazione; 
    b)  designate  le  autorita'  responsabili   per   finalita'   di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi; 
    c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,  consultazione,
inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura
dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi  o
sistemi  nazionali,  nonche'  di  comunicazione  dei  dati  ai  sensi
dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. ((91)) 
  2.  Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non  superiori  a  tre  mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici  accordi,
dalle  autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri   Stati.
Contestualmente  al  rilascio  del  visto  di  ingresso   l'autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana  consegna  allo   straniero   una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o,  in  mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i  diritti  e  i
doveri dello straniero  relativi  all'ingresso  ed  al  soggiorno  in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti  dalla  normativa
in  vigore  per  procedere  al  rilascio   del   visto,   l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in  lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di  ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo  quando  riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli  22,  24,  26,
27, 28, 29, 36 e 39.  La  presentazione  di  documentazione  falsa  o
contraffatta o di false attestazioni  a  sostegno  della  domanda  di
visto comporta automaticamente, oltre alle  relative  responsabilita'
penali,  l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero   in
possesso di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini  del
reingresso nel territorio dello Stato, una  preventiva  comunicazione
all'autorita' di frontiera. 
  2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma  1  e'  richiesta
dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1,  del
regolamento (UE)  2018/1240,  secondo  le  modalita'  previste  dagli
articoli 15, 17 e 18 del medesimo  regolamento.  L'autorizzazione  e'
rilasciata, rifiutata, annullata  o  revocata  dall'Unita'  nazionale
ETIAS  (European  travel  information  ad  authorisation  system)  in
attuazione  del  Capo  VI  ((...))  del  medesimo  regolamento   (UE)
2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale  ETIAS
la  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice  amministrativo  e'
disciplinata  dal  ((codice  del  processo  amministrativo,  di   cui
all'allegato 1 al)) decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ((91)) 
  2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui  all'articolo  3,
paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con
uno o piu' decreti adottati dal Ministro  dell'interno,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e della giustizia sono: 
    a)  determinate  le  autorita'  di  frontiera,   nonche'   quelle
competenti in materia di immigrazione; 
    b)  designate  le  autorita'  responsabili   per   finalita'   di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi; 
    c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,  consultazione,
inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di
informazione e autorizzazione di viaggi (European travel  information
ad authorisation system-ETIAS) a cura dei  soggetti  autorizzati,  di
eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE)
2018/1240. (91) 
  3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  4,
l'Italia, in armonia  con  gli  obblighi  assunti  con  l'adesione  a
specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel  proprio
territorio allo straniero che  dimostri  di  essere  in  possesso  di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni  del
soggiorno,  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi   di   sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno  e,  fatta  eccezione  per  i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno  nel
Paese di provenienza.  I  mezzi  di  sussistenza  sono  definiti  con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base  dei
criteri indicati nel documento di programmazione di cui  all'articolo
3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero  che  non  soddisfi
tali requisiti o  che  sia  considerato  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei  controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone  o  che
risulti condannato,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e  2,  del  codice  di  procedura
penale ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la  liberta'
sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento  di  persone  da  destinare  alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero
in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per  uno  dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo  III,  sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n.  633,  relativi  alla  tutela  del
diritto di autore, e degli articoli 473  e  474  del  codice  penale,
nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio  1948,  n.
66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.  Lo
straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia  quando  rappresenti
una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la  sicurezza
dello  Stato  o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali  l'Italia   abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone.(90) 
  4. L'ingresso in  Italia  puo'  essere  consentito  con  visti  per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e  per  soggiorni
di lunga durata che comportano per il titolare la concessione  di  un
permesso di soggiorno in Italia con  motivazione  identica  a  quella
menzionata nel visto. Per soggiorni  inferiori  a  tre  mesi  saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente  indicati  in  visti
rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di  altri  Stati  in
base a specifici accordi  internazionali  sottoscritti  e  ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 
  5. Il Ministero degli  affari  esteri  adotta,  dandone  tempestiva
comunicazione  alle   competenti   Commissioni   parlamentari,   ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i cui  cittadini  siano  soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche  in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 
  6. Non possono fare ingresso nel  territorio  dello  Stato  e  sono
respinti dalla frontiera gli stranieri  espulsi,  salvo  che  abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli  stranieri  che  debbono  essere  espulsi  e
quelli  segnalati,  anche  in   base   ad   accordi   o   convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non ammissione per gravi motivi  di  ordine  pubblico,  di  sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 
  6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo  2,  lettera  b),
del regolamento (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, la  decisione  di  inserimento  della
segnalazione nel  sistema  di  informazione  Schengen,  ai  fini  del
rifiuto di ingresso ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  1,  del
predetto regolamento,  e'  adottata  dal  direttore  della  Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno,  su
parere del comitato  di  analisi  strategica  antiterrorismo  di  cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 8 maggio  2023,  n.
88  (in  G.U.   1ª   s.s.   10/05/2023,   n.   19),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.
4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello  straniero),  nella
parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna  automaticamente
ostative al rinnovo del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro,  anche
quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato
di  cui  all'art.  474,  secondo  comma,  del  codice  penale,  senza
prevedere  che  l'autorita'  competente  verifichi  in  concreto   la
pericolosita' sociale del richiedente." 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 10 agosto 2023, n. 103 ha disposto (con l'art. 18,  comma  6)  che
"Le disposizioni di cui al presente  articolo,  fatta  eccezione  per
quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis,  c)
e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in
esercizio  dei  relativi  sistemi  informativi  per   le   frontiere,
l'immigrazione  e  la  sicurezza,  comunicata   ufficialmente   dalla
Commissione europea".