DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 24-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
(Assistenza sanitaria per gli  stranieri  non  iscritti  al  Servizio
                        sanitario nazionale) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) 
 
  1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri  non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono  essere  corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento  di  tali  prestazioni,  le  tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi  dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni. 
  2. Restano salve le norme che disciplinano  l'assistenza  sanitaria
ai cittadini stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati  e  accordi
internazionali   bilaterali   o   multilaterali    di    reciprocita'
sottoscritti dall'Italia. 
  3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme  relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno,  sono
assicurate,  nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le   cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti: 
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di trattamento con le cittadine italiane, ai  sensi  delle  leggi  29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.  194,  e  del  decreto  del
Ministro della  sanita'  6  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
cittadini italiani; 
  b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in   esecuzione   della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio  1991,  n.
176; 
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; 
  d) gli interventi di profilassi internazionale; 
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai. 
  4. Le prestazioni di cui al comma 3  sono  erogate  senza  oneri  a
carico  dei  richiedenti  qualora   privi   di   risorse   economiche
sufficienti, fatte salve le quote  di  partecipazione  alla  spesa  a
parita' con i cittadini italiani. 
  5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero  non
in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare  alcun  tipo
di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui  sia  obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. 
  6. Fermo restando il finanziamento  delle  prestazioni  ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico  del  Ministero  dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate  nel  comma
3,  nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse   economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita'  del  Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza.((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 32,  comma  1)  che
"Le competenze relative al finanziamento  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno,  sono  trasferite  al
Ministero della  salute,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2017,  in
coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato
in apposito capitolo di spesa".