DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
             Permesso di soggiorno per motivi familiari 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) 
 
  1. Fatti salvi i casi di rilascio  o  di  rinnovo  della  carta  di
soggiorno,  il  permesso  di  soggiorno  per  motivi   familiari   e'
rilasciato: 
   a) allo straniero che ha fatto ingresso in  Italia  con  visto  di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo  29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 
   b) agli stranieri regolarmente soggiornanti  ad  altro  titolo  da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio  dello
Stato con cittadini  italiani  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 
   c) al familiare straniero regolarmente soggiornante,  in  possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o  di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero  con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso del familiare e' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un  anno
dalla data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno  originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato  si
prescinde dal possesso di un valido permesso di  soggiorno  da  parte
del familiare; 
   d) al genitore  straniero,  anche  naturale,  di  minore  italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per  motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana. 
  1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b),  e'  immediatamente  revocato  qualora  sia  accertato   che   al
matrimonio non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che  dal
matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo  del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera  a),
e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se  e'  accertato
che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo
di permettere all'interessato di  soggiornare  nel  territorio  dello
Stato. 
  2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi  assistenziali,  l'iscrizione  a  corsi  di  studio  o  di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste  di  collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,  fermi  i  requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
  3. Il permesso di soggiorno  per  motivi  familiari  ha  la  stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in  possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30. 
  5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per  il
ricongiungimento e in caso di separazione legale  o  di  scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere  la  carta  di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta',  il  permesso
di  soggiorno  puo'  essere  convertito  in   permesso   per   lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o  per  studio,  fermi  i  requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
  ((6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro  gli
altri  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione
all'autorita' giudiziaria ordinaria.  L'opposizione  e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((37)) 
    


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  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."