DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 27-quater 
(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.  Rilascio
                         della Carta blu UE) 
 
  1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi  e'
consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma  4,
agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri  altamente
qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite
per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona
fisica o giuridica e che sono in possesso: 
    a) del titolo di istruzione  superiore  rilasciato  da  autorita'
competente  nel  Paese  dove  e'  stato  conseguito  che  attesti  il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante
nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP
2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e
riconosciuta in Italia; 
    b) dei requisiti previsti  dal  decreto  legislativo  6  novembre
2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni
regolamentate. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
    a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
    b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari  della
Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; 
    c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli
stranieri: 
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, ((per  cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche'  del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,))  ovvero  hanno
richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa  di  una
decisione su tale richiesta; 
    b)  che  soggiornano  in   quanto   beneficiari   di   protezione
internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva  2004/83/CE  del
Consiglio del  29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  della  direttiva  2005/85/CE
del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita  dal  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale  protezione  e  sono
ancora in attesa di una decisione definitiva; 
    c) che chiedono di soggiornare  in  qualita'  di  ricercatori  ai
sensi dell'articolo 27-ter; 
    d)  che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione  che   hanno
esercitato o esercitano il loro diritto alla libera  circolazione  in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
    e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo  periodo
e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di  lavoro
autonomo o subordinato; 
    f) che fanno ingresso in uno Stato membro in  virtu'  di  impegni
previsti da un accordo internazionale che  agevola  l'ingresso  e  il
soggiorno temporaneo di  determinate  categorie  di  persone  fisiche
connesse al commercio e agli investimenti; 
    g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; 
    h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'   di   lavoratori
distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere  a),  g),  ed
i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita  dal  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
    i) che in virtu' di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo  di
appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti
alla  libera  circolazione  equivalente  a   quelli   dei   cittadini
dell'Unione; 
    l) che sono destinatari di un provvedimento di  espulsione  anche
se sospeso. 
  4. La domanda di nulla osta al lavoro per  i  lavoratori  stranieri
altamente  qualificati  e'  presentata  dal  datore  di  lavoro  allo
sportello  unico  per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio
territoriale del  Governo.  La  presentazione  della  domanda  ed  il
rilascio del nulla osta, dei visti di  ingresso  e  dei  permessi  di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui  all'articolo  22,
fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  previste   dal   presente
articolo. 
  5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della  domanda  di
cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  22
deve indicare, a pena di rigetto della domanda: 
    a) la proposta di contratto  di  lavoro  o  l'offerta  di  lavoro
vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di  una
attivita' lavorativa  che  richiede  il  possesso  di  una  qualifica
professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a); 
    b)  il  titolo  di  istruzione  e  la   qualifica   professionale
superiore, come indicati al comma  1,  lettera  a),  posseduti  dallo
straniero; 
    c) l'importo dello stipendio annuale  lordo,  come  ricavato  dal
contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve
essere  inferiore  al  triplo  del  livello   minimo   previsto   per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
  6. Lo sportello unico  per  l'immigrazione  convoca  il  datore  di
lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non  oltre  novanta  giorni
dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo  termine,
comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.  Gli  stranieri
di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale,  accedono  alla  procedura  di
rilascio del  nulla  osta  al  lavoro  a  prescindere  dal  requisito
dell'effettiva residenza all'estero. 
  7.  Il  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro  e'  subordinato  al
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo  22,
comma 4. 
  8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una  comunicazione  del
datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta
di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in  cui
il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un
apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore  di  lavoro
garantisce la sussistenza delle condizioni previste  dal  comma  5  e
dall'articolo 27, comma 1-quater.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve  dichiarare
di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. 
  9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia  stato
rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5  sono  stati
ottenuti mediante frode  o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico
per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il
termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo  che  il  ritardo  sia
dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche  del  nulla  osta  sono
comunicate al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti
telematici. 
  10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il  datore  di
lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
  11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato  allo
svolgimento di attivita' lavorative e'  rilasciato  dal  Questore  un
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8,  recante  la
dicitura 'Carta  blu  UE',  nella  rubrica  'tipo  di  permesso'.  Il
permesso di soggiorno e' rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis  e  della
comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di   cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, con durata biennale, nel caso di contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro
piu' tre mesi, negli altri casi. 
  12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo  e'
rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  concesso,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
    a) se e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva  o  non  soddisfa
piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  lo
stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; 
    c) se lo straniero non ha rispettato  le  condizioni  di  cui  al
comma 13; 
    d)  qualora  lo  straniero  non  abbia  risorse  sufficienti  per
mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza  ricorrere
al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione  del  periodo
di disoccupazione. 
  13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di
occupazione legale sul territorio nazionale, esercita  esclusivamente
attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione  previste
al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata  rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore  di  lavoro  nel  corso  dei
primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da  parte
delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni
dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo  contratto  di
lavoro o offerta vincolante, il parere della  Direzione  territoriale
competente si intende acquisito. 
  14. E' escluso l'accesso al lavoro se  le  attivita'  dello  stesso
comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o  indiretto
di pubblici  poteri,  ovvero  attengono  alla  tutela  dell'interesse
nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi  in  cui,
conformemente  alla  legge  nazionale  o  comunitaria   vigente,   le
attivita' dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
  15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale
a  quello  riservato  ai  cittadini,  conformemente  alla   normativa
vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del  lavoro  nei  primi
due anni, come previsto al comma 13. 
  16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al  titolare  di
Carta blu UE, indipendentemente dalla  durata  del  suo  permesso  di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo  29.  Ai
familiari e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a
quello del titolare di Carta blu UE. 
  17. Dopo diciotto mesi  di  soggiorno  legale  in  un  altro  Stato
membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,  rilasciata  da  detto
Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita'  del  visto,  al
fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni  previste
dal presente articolo. Entro un  mese  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla  osta  al
lavoro con la procedura prevista al comma 4  e  alle  condizioni  del
presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60
giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta  blu  UE  soggiorna
ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero
altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico  e'
rilasciato dal Questore il permesso  secondo  le  modalita'  ed  alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio  e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11.  Ai  familiari  dello  straniero
titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro  di  provenienza  e  del  documento  di
viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi  di
famiglia,  ai  sensi  dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare
di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di  essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  18. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  articolo
trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  in
quanto compatibili.