DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 17-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
               Ingresso per lavoro in casi particolari 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; 
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4) 
 
  1. Al di fuori degli ingressi  per  lavoro  di  cui  agli  articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di  cui  all'articolo
3, comma 4,  il  regolamento  di  attuazione  disciplina  particolari
modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni  al  lavoro,
dei visti  di  ingresso  e  dei  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
subordinato,  per  ognuna  delle  seguenti  categorie  di  lavoratori
stranieri: 
   a) dirigenti  o  personale  altamente  specializzato  di  societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano  la  sede  principale  di  attivita'  nel
territorio di  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione  mondiale  del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di  societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
   b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
   c) I professori universitari destinati a  svolgere  in  Italia  un
incarico accademico; 
   d) traduttori e interpreti; 
   e)  collaboratori   familiari   aventi   regolarmente   in   corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico  a  tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri  dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per  la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; 
   f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei  di  addestramento  presso
datori di lavoro italiani,; 
   g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253; 
   h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con  le  modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione; 
   i) lavoratori dipendenti  regolarmente  retribuiti  da  datori  di
lavoro,  persone  fisiche  o  giuridiche,  residenti  o  aventi  sede
all'estero  e  da  questi  direttamente  retribuiti,  i  quali  siano
temporaneamente  trasferiti  dall'estero  presso  persone  fisiche  o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in  Italia,  al  fine  di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra  le  predette  persone  fisiche  o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia  e  quelle  residenti  o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie; 
   ((i-bis) i lavoratori  che  siano  stati  dipendenti,  per  almeno
dodici  mesi  nell'arco  dei  quarantotto   mesi   antecedenti   alla
richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero  di  societa'  da
queste  partecipate,  secondo  quanto  risulta  dall'ultimo  bilancio
consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori  non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle  sedi
delle suddette imprese o societa' presenti nel territorio italiano)); 
   l) lavoratori  occupati  presso  circhi  o  spettacoli  viaggianti
all'estero; 
   m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,  teatrali,
concertistici o di balletto; 
   n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare  presso  locali  di
intrattenimento; 
   o)  artisti   da   impiegare   da   enti   musicali   teatrali   o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,  pubbliche  o
private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni  culturali
o folcloristiche; 
   p) stranieri che siano destinati  a  svolgere  qualsiasi  tipo  di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; 
   q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in  Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
   q-bis) nomadi digitali e lavoratori da  remoto,  non  appartenenti
all'Unione europea; 
   r) persone che, secondo le  norme  di  accordi  internazionali  in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita'  di  ricerca  o  un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari"; 
   r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private. 
  1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di  cui  alla  lettera  i)  del
comma 1  siano  dipendenti  regolarmente  retribuiti  dai  datori  di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in  uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  il  nulla  osta  al  lavoro  e'
sostituito da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente,  del
contratto in base al  quale  la  prestazione  di  servizi  ha  luogo,
unitamente ad una dichiarazione del datore  di  lavoro  contenente  i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante  la  regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza  e
di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui  ha  sede  il
datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,  ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. 
  1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al  comma
1, (( lettere a), c) e i-bis) )), e' sostituito da una  comunicazione
da parte  del  datore  di  lavoro  della  proposta  di  contratto  di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto  dall'articolo  5-bis.  La
comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello
unico per l'immigrazione della  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al  questore
per la verifica della insussistenza di motivi  ostativi  all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
394, e, ove nulla osti da  parte  del  questore,  la  invia,  con  le
medesime modalita' informatiche, alla  rappresentanza  diplomatica  o
consolare per il rilascio del visto di ingresso.  Entro  otto  giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero  si  reca  presso  lo  sportello
unico per l'immigrazione, unitamente al  datore  di  lavoro,  per  la
sottoscrizione del contratto di soggiorno  e  per  la  richiesta  del
permesso di soggiorno. 
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma  1-ter  si  applicano  ai
datori  di  lavoro  che   hanno   sottoscritto   con   il   Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali, un  apposito  protocollo  di  intesa,  con  cui  i
medesimi  datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita'   economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro di categoria. 
  1-quinquies. I  medici  e  gli  altri  professionisti  sanitari  al
seguito di  delegazioni  sportive,  in  occasione  di  manifestazioni
agonistiche organizzate dal Comitato olimpico  internazionale,  dalle
Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico  nazionale
italiano o da organismi, societa' ed associazioni  sportive  da  essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con il Ministro  degli  affari  esteri  e  con  il  Ministro
dell'interno, al seguito di gruppi organizzati,  sono  autorizzati  a
svolgere  la  pertinente  attivita',  in  deroga   alle   norme   sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti  della
rispettiva  delegazione  o  gruppo  organizzato  e  limitatamente  al
periodo  di  permanenza   della   delegazione   o   del   gruppo.   I
professionisti sanitari cittadini di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
  1-sexies. I soggetti di  cui  al  comma  1,  lettera  q-bis),  sono
cittadini  di  un  Paese  terzo  che  svolgono  attivita'  lavorativa
altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti  tecnologici
che consentono di lavorare da remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio dello  Stato  italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano  l'attivita'  in  Italia,
non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di  soggiorno,
previa acquisizione  del  visto  d'ingresso,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno, a condizione che il  titolare  abbia
la disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti
i  rischi  nel  territorio  nazionale,  e  che  siano  rispettate  le
disposizioni   di   carattere   fiscale   e   contributivo    vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con il Ministro del turismo e  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del  permesso  di
soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i  limiti
minimi di reddito del richiedente nonche' le modalita' necessarie per
la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
  1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco  su  navi,
anche battenti bandiera di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, ormeggiate in porti italiani  sono  autorizzati  a  svolgere
attivita' lavorativa  a  bordo,  previa  acquisizione  del  visto  di
ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento  della
medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai
fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto  il  nulla
osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico
e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno  di
marittimi stranieri  chiamati  per  l'imbarco  su  navi  italiane  da
crociera. 
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  testo  unico   i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo  possono  essere  assunti
alle dipendenze dei datori  di  lavoro  per  esigenze  connesse  alla
realizzazione   e   produzione   di   spettacoli   previa    apposita
autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per  il  collocamento
dei  lavoratori  dello  spettacolo  o  sue  sezioni  periferiche  che
provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorita'  provinciale
di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo  che  si
tratti di personale artistico ovvero di personale da  utilizzare  per
periodi  non  superiori  a  tra  mesi,  prima   che   il   lavoratore
extracomunitario  entri  nel  territorio  nazionale.   I   lavoratori
extracomunitari   autorizzati   a   svolgere   attivita'   lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore
di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, determina le procedure e le  modalita'  per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma. 
  3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso  della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'. 
  4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi  internazionali  in  vigore
relativamente  all'ingresso  e  soggiorno  dei  lavoratori  stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
  5.  L'ingresso  e  il  soggiorno  dei  lavoratori  frontalieri  non
appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle  disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore  con  gli
Stati confinanti. 
  5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, su  proposta  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'  determinato  il   limite   massimo   annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da  ripartire  tra  le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e'  effettuata  dal
CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del   Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i  criteri  generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica  anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.