DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 10-9-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
              Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24) 
 
  1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri  non  appartenenti
all'Unione europea che  intendono  esercitare  nel  territorio  dello
Stato un'attivita' non occasionale di  lavoro  autonomo  puo'  essere
consentito a condizione che l'esercizio di  tali  attivita'  non  sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o  a  cittadini  di  uno
degli Stati membri dell'Unione Europea. 
  2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in  Italia  una
attivita'  industriale,  professionale,  artigianale  o  commerciale,
ovvero costituire societa' di capitali o  di  persone  o  accedere  a
cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre  di  risorse
adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere  in
Italia; di essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge
italiana per  l'esercizio  della  singola  attivita',  compresi,  ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi  ostativi
al  rilascio  dell'autorizzazione  o  della  licenza   prevista   per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere. 
  3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve  comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa  e  di  un
reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo  superiore  al
livello  minimo  previsto   dalla   legge   per   l'esenzione   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria ((. . .)). 
  4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli  previste  da  accordi
internazionali in vigore per l'Italia. 
  5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo  ed  acquisiti  i  nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno  e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che
lo straniero  intende  svolgere  in  Italia,  rilascia  il  visto  di
ingresso   per   lavoro   autonomo,   con   l'espressa    indicazione
dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti  numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.  ((La
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  rilascia,  altresi',  allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma 3-quater, per la concessione  del  permesso  di  soggiorno  per
lavoro autonomo)). 
  6. Le procedure di cui  al  comma  5  sono  effettuate  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di attuazione. 
  7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere  rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda e della relativa  documentazione  e  deve  essere  utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio. 
  ((7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno  dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo  III,  Sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e  successive  modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli  articoli  473  e
474 del codice penale comporta la revoca del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  allo  straniero   e   l'espulsione   del   medesimo   con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica)).