DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
                        (Lavoro stagionale). 
 
  1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei
loro associati, che intendono instaurare in  Italia  un  rapporto  di
lavoro subordinato a carattere  stagionale  nei  settori  agricolo  e
turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare  richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza. Si applicano, ove  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis. 
  2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta  al
lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente  a
quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni  dalla
data di ricezione della richiesta del datore di  lavoro.  Si  applica
quanto  previsto  dall'articolo  22,  commi  ((5.01)),   5-quater   e
((6-bis)). 
  3. Ai fini della presentazione di  idonea  documentazione  relativa
alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui  all'articolo  22,
comma 2, lettera b), se il  datore  di  lavoro  fornisce  l'alloggio,
esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di  soggiorno,
un titolo idoneo a provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel  quale
sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e'  fornito,  nonche'
l'idoneita'  alloggiativa  ai  sensi  delle   disposizioni   vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo'  essere  eccessivo  rispetto
alla  qualita'  dell'alloggio  e  alla  retribuzione  del  lavoratore
straniero e, in ogni caso, non e'  superiore  ad  un  terzo  di  tale
retribuzione.  Il  medesimo  canone   non   puo'   essere   decurtato
automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. 
  4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato  secondo  le
modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e
31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e  nel
rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri
di cui al comma 9 del presente articolo. 
  5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di  lavoro  che
impiegano lo  stesso  lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro
complessivamente compresi nei limiti temporali di  cui  al  comma  7,
deve essere unico, su richiesta,  anche  cumulativa,  dei  datori  di
lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato  a  ciascuno  di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
  6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi  i  venti
giorni di cui al comma 2,  non  comunichi  al  datore  di  lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta riguarda uno straniero  gia'  autorizzato  almeno
una volta nei cinque anni precedenti  a  prestare  lavoro  stagionale
presso lo stesso datore di lavoro richiedente; 
    b) il lavoratore e' stato  regolarmente  assunto  dal  datore  di
lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso
di soggiorno. 
  7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo  svolgimento  di
attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un  massimo  di
nove mesi in un periodo di dodici mesi. 
  8. Fermo restando il limite di nove mesi di  cui  al  comma  7,  il
nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di
soggiorno puo' essere rinnovato in  caso  di  nuova  opportunita'  di
lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro  datore  di  lavoro
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.  In  tale
ipotesi, il lavoratore e' esonerato  dall'obbligo  di  rientro  nello
Stato di provenienza per il rilascio  di  ulteriore  visto  da  parte
dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al  comma  7,
il lavoratore deve rientrare nello Stato di  provenienza,  salvo  che
sia in possesso  di  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi
diversi dal lavoro stagionale. 
  9. Il lavoratore stagionale, gia'  ammesso  a  lavorare  in  Italia
almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia  rientrato  nello
Stato di provenienza  alla  scadenza  del  medesimo,  ha  diritto  di
precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso  lo
stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno  mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
  10. Il lavoratore stagionale,  che  ha  svolto  regolare  attivita'
lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale  e'
offerto un contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  o
indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per  l'immigrazione
la conversione del permesso di soggiorno in lavoro  subordinato,  nei
limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. 
  11. Il  datore  di  lavoro  dello  straniero  che  si  trova  nelle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'  richiedere  allo
sportello unico per l'immigrazione il  rilascio  del  nulla  osta  al
lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di  cui
all'articolo 5, comma  3-ter,  rilascia  il  nulla  osta  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo.  Sulla  base  del  nulla  osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare,  previa
esibizione della  proposta  di  contratto  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro,
che provvede a trasmetterne copia allo sportello  unico  immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso  nel  territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello  unico
immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno  per  lavoro
secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per  le
annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore
di lavoro anche diverso  da  quello  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale  al  lavoro  stagionale.  Il  rilascio   dei   nulla   osta
pluriennali avviene nei limiti delle quote  di  ingresso  per  lavoro
stagionale. 
  12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter,  il
nulla osta al lavoro stagionale puo'  essere  rifiutato  ovvero,  nel
caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando: 
    a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni  a  causa  di
lavoro irregolare; 
    b)  l'impresa  del  datore  di  lavoro  e'  stata  liquidata  per
insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; 
    c) il datore di  lavoro  non  ha  rispettato  i  propri  obblighi
giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
lavoratori,  condizioni  di  lavoro  o  di  impiego,  previsti  dalla
normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 
    d) nei  dodici  mesi  immediatamente  precedenti  la  data  della
richiesta di assunzione dello  straniero,  il  datore  di  lavoro  ha
effettuato licenziamenti al fine di creare un posto  vacante  che  lo
stesso datore di lavoro cerca di coprire  mediante  la  richiesta  di
assunzione. 
  13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il  permesso  di
soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato quando: 
    a)  e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o   e'   stato
falsificato o contraffatto; 
    b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa  piu'
le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente  testo
unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui  ha  ottenuto
il nulla osta ai sensi del presente articolo; 
    c) nei casi di cui al comma 12. 
  14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale  di  cui
al comma 12, e  di  revoca  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale di cui al comma 13, lettera c), il  datore  di  lavoro  e'
tenuto  a  versare   al   lavoratore   un'indennita'   per   la   cui
determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi  del
contratto collettivo nazionale e non corrisposte. 
  15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per  lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia  scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi  12,
12-bis e 12-ter, e si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 
  16. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  agli
stranieri: 
    a) che al momento della domanda risiedono nel territorio  di  uno
Stato membro; 
    b) che svolgono attivita' per conto di imprese  stabilite  in  un
altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai  sensi
dall'articolo 56 TFUE,  ivi  compresi  i  cittadini  di  Paesi  terzi
distaccati da un'impresa stabilita in uno  Stato  membro  nell'ambito
della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; 
    c)  che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione  che   hanno
esercitato il loro  diritto  alla  libera  circolazione  nell'Unione,
conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
    d) che godono, insieme ai loro familiari e  a  prescindere  dalla
cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a  quelli
dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati
membri o tra l'Unione e Paesi terzi. 
  17. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  ai  sensi  del  presente
articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi  di
lavoro stagionale.